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SUPERBONUS 110%: SPETTA ANCHE PER LAVORI SU APPARTAMENTI NON IN CONDOMINIO

Superbonus 110%: spetta anche per lavori su appartamenti non in condominio

Il superbonus 110% spetta per lavori su edificio di due unità di cui una in comproprietà con il coniuge e l'altra di proprietà esclusiva di un coniuge.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risposta a interpello n 247 del 14 aprile 2021 l'agenzia delle entrate fornisce un chiarimento su lavori di efficentamento energetico su immobile non in condominio e appartenente a due soli proprietari.

In particolare chiarisce che, la lett. n), del comma 66 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 ha modificato il comma 9, lett. a) dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati "dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche"

Per effetto della modifica indicata, pertanto, l'agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari.

Nel caso di specife l'edificio è composto da due unità:

  • una unità abitativa e da un magazzino in comproprietà tra l'istante e la moglie 
  • e l'altra unità abitativa di proprietà esclusiva della moglie. 

Vediamo i dettagli dell'interpello

L'istante fa presente di essere comproprietario con la moglie al 50% di un'unità abitativa in un edificio composto da due unità, non funzionalmente autonome e con accesso comune dall'esterno. La seconda unità abitativa, invece, è di proprietà esclusiva della moglie.  Inoltre, l'edificio è composto anche da un locale ad uso magazzino per un quarto di proprietà dell'istante e per tre quarti di proprietà della moglie. 

Sull'intero edificio si vorrebbe effettuare:

  1. un intervento di coibentazione termica sulle pareti verticali perimetrali, considerate parti comuni dall'art. 1117 del codice civile (l'istante chiede se per tale intervento sia possibile usufruire delle detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus)
  2. altri interventi trainati sui "singoli appartamenti quali la sostituzione dei serramenti e la coibentazione del solaio vs sottotetto non riscaldato"

Contestualmente si intende "anche rifare la copertura che essendo di chiusura ad un sottotetto non riscaldato non rientrerebbe comunque negli interventi legati al 110% ma rientrerebbe nel bonus ristrutturazione con detrazione al 50%".

L'agenzia delle entrate specifica che il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative agli interventi finalizzati alla efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici previsti dall'art. 119 del decreto Rilancio (cd. interventi "trainanti") nonché agli ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, (cd. interventi "trainati"), indicati nello stesso articolo effettuati, tra l'altro, su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia "trainanti", sia "trainati"). Nella Circolare n. 24/E del 2020, era stato chiarito che ai fini dell'applicazione del Superbonus l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio. Tuttativa come da modifica introdotta dalla legge di bilancio 2021 sopra richiamata è stato successivamente previsto che il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche».

Pertanto, l'agenzia chiarisce che l'istante potrà accedere, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e ferma restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto della presente istanza di interpello), al superbonus.

Nella circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che nel caso in cui sull' immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Ciò implica, che qualora, siano realizzati oltre alla "coibentazione delle pareti perimetrali con sistema a cappotto, (...) altri interventi trainati sulle parti pertinenziali ai singoli appartamenti quali la sostituzione dei serramenti e la coibentazione del solaio vs sottotetto non riscaldato" il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi a condizione, tuttavia, che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti. 

Si ricorda inoltre che, così come chiarito con la circolare n. 30/E del 2020, la sostituzione dei serramenti, rappresenta un intervento autonomo a fronte dei quali è possibile fruire dell'ecobonus di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. 

Pertanto, il predetto intervento è ammesso al Superbonus, quale intervento trainato nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti nel comma 3 dell'articolo 119, se eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti e sempreché assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta. 

Infine, per effetto della modifica apportata al comma 1 dell'articolo 119 da parte della legge di bilancio 2021, nell'ambito degli interventi "trainanti" rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente»

Pertanto, a seguito della modifica normativa e, nel presupposto che la condizione di intervenire su più del 25 per cento della superficie disperdente sia raggiunta con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno, si ritiene che, con riferimento al caso di specie, possano rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto prospettati dall'Istante. 

Allegato

Risposta a interpello del 14.04.2021 n. 247

Tag: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110%

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