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LICENZIAMENTI E GARANZIE SACE, INCERTEZZA SUGLI OBBLIGHI DI ACCORDO SINDACALE

2 minuti, Redazione , 11/03/2021

Licenziamenti e garanzie Sace, incertezza sugli obblighi di accordo sindacale

Le possibili conseguenze al problema dei licenziamenti da concordare con RSA e RSU per le aziende che utilizzano la garanzia Sace sui finanziamenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Legge di Bilancio 2021  ha previsto a sostegno della liquidità delle imprese una proroga delle garanzie rilasciate da SACE alle imprese colpite dalla emergenza Covid 19 dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, come previsto dal DL 23 2020 (Decreto Liquidità) (Leggi  per maggiori dettagli ABI e Decreto Liquidità)

Sono anche state ampliate le possibilità di rilascio delle suddette garanzie  e in relazione a:

  • cessioni di crediti, senza garanzia di solvenza prestata dal cedente (c.d. cessioni prosoluto), effettuate a banche /intermediari finanziari concesse successivamente al 31.12.2020;e per 
  • finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione/consolidamento di finanziamenti esistenti, sempre con  applicazione alle garanzie concesse successivamente al 31.12.2020.

Sul punto  maggiori dettagli in "SACE la legge di bilancio proroga le garanzie"

Nella legge di bilancio non è stato preso in considerazione però il problema evidenziato dalla stampa specializzata già nel 2020 e riproposto  oggi dal Sole 24 ore nell'articolo a firma A. Zambelli, riguardante   il problema dei licenziamenti  per le aziende che utilizzano la garanzia Sace.

Si legga in merito l'approfondimento "I finanziamenti SACE e il problema delle garanzie"

 Nella norma istitutiva del decreto Liquidità (Dl 23/2020)  si prevede infatti l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali, per tutta la durata del finanziamento. Ciò sta a significare che le aziende interessate non possono procedere a licenziamenti in caso di perdurante crisi di fatturato,  se non concordandoli con  Rsa e Rsu o, in loro assenza,  con le associazioni sindacali territoriali.

La norma tra l’altro non dà indicazioni  precise sulla durata di tali limitazioni né sulle conseguenze  in caso di violazione di tale impegno.

Il blocco dei licenziamenti sia individuali che collettivi per giustificato motivo oggettivo  ad oggi è in vigore fino al 31 marzo ma sarà con tutta probabilità prorogato ancora fino a giugno, secondo le ultime indiscrezioni, dato il perdurare dell’emergenza COVID. 

La situazione però  è  già da tempo al limite del rispetto delle garanzie costituzionali garantite alla libera impresa e prima o poi dovrà essere modificata. 

Ci si chiede  quindi oggi piu che mai, cosa potrà  succedere quando il divieto ai licenziamenti verrà meno, al permanere invece di quanto previsto dalla norma sulle garanzie SACE. 

Secondo il quotidiano di Confidustria,  la violazione dell'impegno di gestire i livelli occupazionali in accordo con i sindacati non dovrebbe produrre  declaratoria d'illegittimità deii licenziamenti   né tantomeno  far decadere la garanzia sul finanziamento , conseguente necessaria restituzione. Questo perche manca il divieto espresso e perche la disposizione non ha il rango di norma imperativa.  Al limite potrebbe però profilarsi una  penale ovvero una sanzione economica

Viene icnsiderato improbabile anche  il rischio che  le organizzazioni sindacali possano ricorrere alla procedura ex articolo 28 della legge 300/1970 per  condotta antisindacale,  in quanto l' impegno assunto dal datore di lavoro si realizza nei confronti dell'istituto erogante e non direttamente verso i sindacati.

La situazione di incertezza attende  quindi certamente un intervento chiarificatore quanto prima o almeno in concomitanza con la cessazione del blocco licenziamenti

 

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