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GRUPPI INDUSTRIALI, INQUADRAMENTO UNICO: NOVITÀ INPS

1 minuto, Redazione , 11/02/2021

Gruppi industriali, inquadramento unico: novità INPS

Riepilogo dei criteri per l'inquadramento unico delle aziende appartenenti a un gruppo e semplificazione adempimenti. Circolare INPS n. 19 del 9 febbraio 2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la circolare n. 19 del 9 febbraio 2021 l'INPS fornisce un utile riepilogo dei criteri specifici che consentono di procedere all’inquadramento previdenziale  unico, nel settore “Industria”, delle aziende appartenenti a un Gruppo industriale e annuncia una importante semplificazione amministrativa.

Innanzitutto si ricorda che  è necessario che  le aziende del gruppo pur impegnate in attività diverse siano tra loro strettamente interconnesse sotto l’aspetto organizzativo e funzionale e che siano parte di un unico processo produttivo  A tale fine l'istituto  ricorda  i seguenti requisiti( già esposti al punto 2 della circolare n. 321/1994)

  1. essere società controllate, nel senso che la totalità o la maggioranza del pacchetto azionario e delle quote sociali deve essere in possesso della capogruppo ovvero di imprese del gruppo;
  2. prestare la propria attività in via esclusiva nei confronti e in favore delle altre imprese del gruppo;
  3. distribuire e/o commercializzare esclusivamente beni prodotti dalle imprese del gruppo, curando, se del caso, l'assistenza tecnica e la manutenzione;
  4. applicare nei confronti del personale dipendente, ove non diversamente disciplinato per categorie particolari di lavoratori, lo stesso contratto collettivo di lavoro delle altre imprese del gruppo e della capogruppo;
  5. praticare, ove ne esistano le condizioni, la mobilità del personale da o verso la capogruppo o le altre imprese del gruppo;
  6. conservare, all'eventuale personale in mobilità, anzianità e trattamento economico-giuridico già conseguiti nella società di provenienza.

In secondo luogo, riguardo al requisito n. 2 l’INPS specifica che tale indicazione non è piu necessaria negli statuti delle aziende interessate ma è sufficiente una dichiarazione di responsabilità rilasciata dal legale rappresentante dell’azienda, in occasione dell’inquadramento, che attesti l’esistenza del requisito dell’esclusività dell’attività svolta nei confronti e in favore delle altre imprese del gruppo.

La circolare precisa però anche che dato che  si richiede che il requisito dell’esclusività permanga nel tempo, questo aspetto sarà oggetto di monitoraggio da parte delle Strutture territoriali. 

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