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IVA: ALIQUOTA AL 10% PER SEZIONE IMPIANTO CALORE DA COLLEGARE A RETE DI TELERISCALDAMENTO

2 minuti, Redazione , 17/12/2020

IVA: aliquota al 10% per sezione impianto calore da collegare a rete di teleriscaldamento

Spetta l'IVA al 10% anche per sezioni di impianto da collegare alla rete di teleriscaldamento già esistente.

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Con Risposta a interpello n 582 del 14 dicembre l'Agenzia chiarisce che spetta l'IVA al 10% anche per la sezione di impianto di calore da collegare alla rete di teleriscaldamento esistente, ossia si applica la disposizione normativa che prevede l’aliquota Iva nella misura del 10%, ridotta per gli impianti di produzione e le reti distribuzione di calore-energia e quelli di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica (ai sensi del numero 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr n. 633/1972). 

L’aliquota ridotta vale anche per i beni utilizzati per la costruzione delle opere degli impianti e degli edifici, ad eccezione delle materie prime e semilavorate utilizzate per i lavori, e per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici.

Secondo quanto riportato nell'interpello l'istante riferisce di volere realizzare una sezione di impianto interconnessa all'infrastruttura esistenteche verrà collegata alla rete di teleriscaldamento esistente in prossimità dell'impianto ...tramite un feeder (in andata e ritorno di proprietà ...)”.

Egli ritiene “che alla costruzione dell'impianto in argomento possa applicarsi l'aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi del n. 127- quinquies) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, in quanto l'impianto realizzato produce calore sotto forma di acqua calda attraverso l'energia del vapore di scarico da una nuova turbina a contropressione che confluisce in uno scambiatore vapore-acqua a fascio tubiero, il cui insieme costituisce la nuova sezione cogenerativa”.

L'Agenzia nel richiamare diversi altri documenti di prassi che di seguito si elencano ritiene che l'aliquota agevolata spetti anche per la sezione interconnessa all'impianto esistente alla luce di quanto già chiarito:

  1. con Risoluzione n. 2/2000 si era precisato che per l’applicazione dell’Iva ridotta l’impianto deve essere idoneo a produrre calore-energia, requisito sussistente nella fattispecie in esame,
  2. con Risoluzione n 269/2007 si era precisato che possono fruire dello sconto Iva i beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione dell’impianto se detti beni sono acquistati da soggetti che rilasciano apposita dichiarazione al cedente che i beni acquistati sono destinati alla costruzione dell'impianto stesso,
  3. con Risoluzione n. 2/2000, si era chiarito che il beneficio fiscale prescinde dalle caratteristiche intrinseche dell'impianto essendo unica condizione la circostanza che deve trattarsi di impianto idoneo a produrre calore-energia

Alla luce di questi provvedimenti e viste le caratteristiche dei lavori così come riferiti dall'istante, l'Agenzia ha ritenuto che anche nel caso di sezione di impianto di calore da collegare a una rete di teleriscaldamento già esistente spetti l'aliquota al 10%

Tag: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023

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