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BARRIERE ARCHITETTONICHE, POSSIBILE LA CESSIONE DEL CREDITO SOLO AD ALCUNE CONDIZIONI

Barriere architettoniche, possibile la cessione del credito solo ad alcune condizioni

Si può cedere la detrazione degli interventi sugli immobili volti all’abbattimento delle barriere architettoniche solo ad una condizione.

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L’interrogazione parlamentare del 3 dicembre 2020, n. 5-04996 fornisce un primo chiarimento circa la possibilità di cedere la detrazione connessa agli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Tali interventi non sono ad oggi cedibili o "scontabili" ai sensi dell'art. 121 DL 34/2020. Tuttavia, nella risposta all'interrogazione parlamentare se ne ammette l'alternativa alla detrazione  solo i lavori connessi costituiscono manutenzioni ordinarie (condominiali) o straordinarie. 

Come è noto l’art. 121, co. 2, DL 34/2020, prevede, in luogo della detrazione in dichiarazione dei redditi, la possibilità alternativa di: 

  • cedere la detrazione a qualunque soggetto, comprese banche ed intermediari finanziari, 
  • richiedere al fornitore che ha effettuato i lavori uno sconto in fattura. 

Le alternative sono percorribili solo qualora sugli immobili vengano effettuati i seguenti interventi, come disposto dal citato comma 2 dell’art. 121. 

  • Gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio previsto dal Tuir. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici (art. 16-bis, co.1, lett. a) e b), del Tuir)
  • Gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus quali, per esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (art. 14 DL 63/2013)
  • Interventi per l’adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus. Si tratta di interventi di messa in sicurezza sismica effettuati su immobili che sorgono nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all’Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
  • Acquisti di “case antisismiche” previsti dall'art. 16, co. 1-septies, DL n. 63/2013)
  • Interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, c.d. Bonus Facciate (art. 1, co. 219 e 220, L. 160/2019)
  • Interventi di installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus (nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir)
  • Interventi per l’ installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus (all'articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013)
  • Interventi da superbonus del 110% (art. 119, DL 34/2020 e successive modificazioni). 

Gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono detraibili, nella norma, al 50% in 10 anni ed in 10 quote costanti, ai sensi dell’art. 16bis, lett. e), TUIR. 

Analizzando l’elenco degli interventi che possono essere non solo detratti, ma ceduti o scontati, non si riscontra anche quello previsto alla lett. e), art. 16bis, del TUIR

Ergo, non sono cedibili/scontabili le rispettive detrazioni. 

E’ proprio questo l’oggetto dell’interrogazione parlamentare, volta a chiarire se sia possibile accedere al beneficio alternativo previsto dall’art. 121, DL 34/2020. Per altro, si ricorda che taluni interventi, se effettuati e richiesti da soggetto diversamente abile in dipendenza di un contratto di appalto, godono dell’IVA agevolata al 4%.

Dall’interrogazione parlamentare n. 5-04996 emerge che i lavori per abbattere le barriere architettoniche godono della possibilità di cessione della detrazione o dello sconto in fattura se sono riconducibili a quelli previsti dall’art. 16-bis, lett. a) e b) TUIR (primo punto dell'elenco di cui sopra), come interventi di manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari o di manutenzione sulle parti comuni dell’edificio.

A conclusione di ciò possiamo affermare che la detrazione connessa a tale tipologia di interventi, riconducibile all’art. 16bis, lett. e) TUIR, in sè non gode dell’alternativa prevista dall’art. 121, Dl 34/2020, tuttavia, se nel complesso dei lavori finalizzati all’abbattimento delle barriere ve ne sono alcuni configurabili come manutenzione ordinaria, riferita alle parti comuni condominiali, o straordinaria, riferita alle singole unità immobiliari, queste possono essere cedute o essere oggetto di sconto, in alternativa alla detrazione. Si sottolinea da ultimo che non godono della maxi detrazione del 110%, non essendo considerate come interventi rientranti nel novero dell’art. 119, DL 34/2020.

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