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SUPERBONUS E VISTO DI CONFORMITÀ: LE NUOVE LINEE GUIDA DELLA FONDAZIONE DEI COMMERCIALISTI

Superbonus e visto di conformità: le nuove linee guida della Fondazione dei commercialisti

Pubblicate le linee guida per l’apposizione del visto di conformità nel caso di cessione della detrazione e sconto in fattura.

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La Fondazione dei dottori commercialisti aveva pubblicato in data 21 ottobre le check list per l’apposizione del visto di conformità in caso di cessione della detrazione o sconto in fattura derivanti da lavori connessi al superbonus, ora con il documento pubblicato in data 26 di novembre, aggiorna le linee guida chiarendo alcuni aspetti.

Il documento emanato in data 26 novembre descrive brevemente quali sono le caratteristiche degli interventi sugli immobili che nel caso di cessione della detrazione o sconto in futuro richiedono l'apposizione del visto di conformità sulle donne ed idonea dichiarazione. 

La verifica documentale 

Con le linee guida si chiarisce la natura del visto da apporre, prevedendo che esso venga emesso ai sensi dell'art. 35 DLgs 241/1997; si tratta, quindi, di visto leggero cioè quello previsto dalla disciplina in materia di visto di conformità sulla dichiarazione fiscali. Nel caso di superbonus il visto di conformità attesterà, in base alla documentazione prodotta dal contribuente afferente l'intervento, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. 

Emerge dal documento della FNC che si tratta di una verifica documentale e non di una verifica che entra nel merito della bontà dei lavori, infatti per tale ultimo aspetto è il tecnico dei lavori che rilascia le asseverazioni ad essere responsabile. Il professionista chiamato ad apporre il visto di conformità si accerta “semplicemente” che a livello documentale, tutte le pezze giustificative siano correttamente presenti.

La polizza assicurativa

Un elemento importante chiarito in tale contesto riguarda la polizza assicurativa del professionista chiamato a vistare, che deve considerare un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero dei visti di conformità e certificazioni tributarie rilasciate (i visti c.d. “pesanti”) e che comunque non deve essere inferiore ad Euro 3 milioni.

In merito, il documento della fondazione ritiene che la polizza di assicurazione eventualmente già sottoscritta tra il professionista e la compagnia assicurativa di fiducia per il visto di conformità sulle dichiarazione fiscali possa valere anche per il visti di conformità apposti sulle comunicazioni dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto della fattura relativi al superbonus.

E’ comunque caldamente consigliata la verifica presso la propria società assicurativa. 

L’oggetto della verifica documentale

Appare il caso di evidenziare alcuni aspetti importanti.

Nella verifica documentale culminante con l’apposizione del visto di conformità, il professionista non sarà chiamato a sondare il possesso di redditi imponibili del contribuente, infatti in base ad una interpretazione letterale degli articoli 119 e 121 del decreto rilancio la detrazione del superbonus spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le spese agevolate a prescindere dalla circostanza che i medesimi siano in possesso o meno di redditi imponibili. articolo 121 prevede espressamente che le disposizioni in esso contenute operino in deroga ad altre norme in materia di cessione di sconto. 

Inoltre fra la documentazione necessaria da acquisire, il professionista dovrà ottenere il consenso alla cessione del credito da parte del cessionario. Si tratta di una accettazione formale dell’opzione esercitata dal contribuente dove dovrà essere riportato: i dati del cessionario e l’ammontare del credito ceduto, nonchè la data di avvenuta accettazione da parte del cessionario medesimo. 

Tali dati saranno quelli che poi andranno riportati nel modulo apposito approvato e modificato con il provvedimento del 12 ottobre 2020. 

L’accettazione in questione non è necessaria in caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo in quanto la data di accettazione dell’opzione coincide con la data di emissione della fattura e gli ulteriori dati sopracitati sono desumibili dal documento fiscale stesso.

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