Il cambio della caldaia o un consistente intervento sull’impianto di riscaldamento possono essere oggetto di agevolazioni che danno diritto a detrazioni dall’imposta lorda fino al 110%, oltre che il diritto alternativo per il contribuente, di cedere la detrazione spettante o richiedere al fornitore, uno sconto in fattura.
Normalmente per il cambio caldaia in base alla regola in vigore dal 26 giugno del 2012 spetta una detrazione dall’imposta lorda di un ammontare pari al 65% ripartito in 10 anni ossia 10 quote annuali costanti.
Dal 1 luglio 2020 per alcuni tipi di interventi spetta una detrazione dall’imposta lorda di un ammontare pari al 110% fruibile in 5 quote costanti annuali.
In alternativa per avere un immediato beneficio ci si può avvalere dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta.
Gli interventi che danno diritto a questo tipo di agevolazioni sono stati enunciati nel dettaglio dalla Circolare 19/E del 2020 e a titolo esemplificativo si riporta qui un elenco di alcuni di essi volti a garantire il risparmio energetico tramite la sostituzione di impianti con altri di resa migliore:
- impianti dotati di generatori di calore anche non a condensazione,
- pompe di calore,
- scambiatori per teleriscaldamento,
- caldaie a biomasse,
- impianti di cogenerazione e trigenerazione,
- impianti geotermici
Qualora si tratti dell'ecobonus con detrazione del 50% o del 65 sono ammessi alla detrazione i soggetti residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito e in particolare:
- persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- società semplici;
- associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) (art. 2 del DI 19 febbraio 2007).
Qualora invece l’intervento fruisca della detrazione del 110%, sono ammessi alla detrazione unicamente quelli indicati dall’art. 119, co. 9, DL 34/2020, quindi:
- i condomìni;
- le persone fisiche che agiscono al di fuori della loro attività di impresa, arte o professione (nella pratica tutte le persone fisiche, privati cittadini oppure le persone fisiche che pur avendo la P. IVA, agiscono nella loro sfera personale)
- le cooperative a proprietà indivisa;
- gli IACP;
- ONLUS, ODV ed APS;
- le società sportive dilettantistiche e le associazioni sportive dilettantistiche, relativamente ai soli interventi effettuati sugli spogliatoi utilizzati per le attività sportive.
In ogni caso (per entrambe le casistiche) i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo e devono essere in alternativa:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
- soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;
- familiari conviventi;
- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- conviventi di fatto di cui all’art.1, co. 36 e 37 L. 76/2016;
- promissari acquirenti, con il dovuto benestare scritto del cedente.