Il decreto Cura Italia e il decreto Rilancio avevano istituito per i lavoratori a termine del turismo un bonus di 600 euro; le istruzioni sono state fornite con la circolare INPS n. 94 del 14 agosto 2020 (Vedi qui il riepilogo e i codici Ateco interessati)
Un nuovo messaggio n. 4005 del 30 ottobre comunica che è stata completata la prima fase di gestione delle domande e sono state pubblicate le motivazioni delle istanze respinte .
Gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi” > “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, (sia per i Patronati con proprie credenziali sia per i cittadini PIN INPS, SPID, CNS e CIE).
L'elenco delle possibili motivazioni per gli esiti negativi domande di indennità COVID-19 è allegato in fondo all'articolo
l’eventuale contestazione può essere svolta attraverso ricorso di natura giudiziaria ma anche con un’istanza di riesame delle domande respinte per la verifica di eventuali errori o disallineamenti nelle banche dati.
E' previsto un termine di 20 giorni, dalla data di pubblicazione del messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.
Le modalità per la richiesta di riesame delle indennità Covid per lavoratori a termine del turismo e terme
L’utente può inviare la documentazione in due modi:
- sempre attraverso il link “Esiti” dove è possibile allegare i documenti richiesti per il riesame.
- attraverso la casella di posta istituzionale dedicata, ([email protected]), istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
I documenti da allegare sono riepilogati nell' allegato 1 al messaggio.
L'istituto specifica che :
- i soggetti che avevano già presentato domanda come lavoratori stagionali del settore in esame, si è provveduto d’ufficio all'emissione di richieste di riesame per coloro la cui domanda era stata respinta per qualifica diversa da stagionale.
- l’indennità aggiuntiva è stata rtenuta incompatibile, tra l’altro, con i trattamenti di cassa integrazione previsti dal decreto-legge n. 18/2020 per cui se sono presenti autorizzazioni per i predetti trattamenti con competenza inclusa nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 la domanda sarà integralmente respinta ma in caso di integrazione salariale, autorizzata ma non pagata ad esempio, per rinuncia o variazione dei dati inizialmente forniti da parte dell’azienda, mancato invio del modello “SR41”, ecc.) si può procedere al riesame della domanda con accoglimento, salvo verificare successivamente che le condizioni di diritto siano rimaste immutate.