HOME

/

FISCO

/

SUPERBONUS 110%

/

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA DA OGGI 15 OTTOBRE POSSIBILE ESERCITARE L’OPZIONE

Cessione del credito e sconto in fattura da oggi 15 ottobre possibile esercitare l’opzione

Dopo la modifica del modello e l’introduzione delle specifiche tecniche, ora è possibile comunicare la scelta fra cessione della detrazione o sconto in fattura

Ascolta la versione audio dell'articolo

E' finalmente attiva la possibilità di inviare telematicamente all’agenzia delle entrate il modello denominato: comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Con tale modulistica, da inviare rigorosamente in via telematica sarà possibile porre in essere due, fra le tre scelte alternative previste in materia di interventi sugli immobili. 

Infatti, nel rispetto di tutti i parametri previsti dalla normativa vigente, nel caso di interventi edilizi sugli immobili, qualunque sia la percentuale del beneficio, il contribuente ha la facoltà di detrarre dall’imposta lorda una determinata percentuale di spesa (dal 50% al 110% sulla base di quanto stabilito dalla norma). 

In alternativa alla detrazione, il contribuente può decidere, ai sensi dell’art. 121, DL 34/2020 di adottare due comportamenti alternativi fra loro:

  1. Cedere l’ammontare della detrazione ad un soggetto terzo, compresi gli istituti di credito e le compagnie di assicurazione, i quali, al netto delle spese di gestione della pratica e di un tasso di sconto, permetteranno al contribuente di monetizzare immediatamente un beneficio fiscale che diversamente verrebbe interamente percepito in 5 o 10 anni, 
  2. Optare per la richiesta uno sconto in fattura, da parte del fornitore o dei fornitori che hanno effettuato i lavori sugli immobili.

Le differenze. 

Nel caso della cessione della detrazione, l’operazione deve avvenire per l’intero ammontare della detrazione, non è quindi possibile per il contribuente, scegliere un metodo misto composto da cessione/detrazione in dichiarazione. 

Ciò è invece possibile nel caso in cui il contribuente opti per la richiesta dello sconto in fattura. In tale caso la misura dello sconto potrà essere concordata fra contribuente e fornitore ed avrà come massimo limite quello della detrazione. Misure inferiori di sconto in fattura rispetto alla detrazione massima fruibile, permetteranno al contribuente di poter completare il beneficio facendo valere la somma residua in dichiarazione dei redditi a titolo di detrazione. 

Se da un lato, in caso di cessione o sconto, il contribuente può beneficiare di un immediato ritorno della detrazione senza dovere aspettare la tempistica fiscale di 5/10 anni in funzione della tipologia di detrazione, sul versante di colui che acquisisce il credito o concede lo sconto, matura un credito d’imposta da utilizzare in compensazione orizzontale nel modello F24. Tale credito deve venire ripartito in quote annuali costanti pari alla durata che avrebbe avuto la detrazione se fosse stata fatta valere in origine da colui che ne era inizialmente il titolare.

Gli interventi per i quali è possibile la cessione del credito o lo sconto in fattura

Il citato art. 121, DL 34/2020, ammette che vengano cedute o scontate le detrazioni relative a:

  1. Tutti gli interventi che danno diritto al superbonus del 110%
  2. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16bis, lett. a) e b), TUIR)
  3. Tutti gli interventi connessi al risparmio energetico diversi da quelli che possono godere del superbonus del 110%
  4. Tutti gli interventi connessi al sismabonus
  5. Il bonus facciate
  6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
  7. installazione di pannelli fotovoltaici (art. 16bis, co.1, lett. h))

Le tempistiche 

A regime i contribuenti dovranno comunicare telematicamente la loro opzione entro il 16 marzo dell’anno successivo rispetto a quello di sostenimento della spesa. 

Per le sole spese sostenute nel 2020, data l’entrata in vigore in corso d’anno della norma, la finestra di comunicazione va dal 15 ottobre 2020 al 16 marzo 2021.

Obbligato alla comunicazione è il beneficiario della detrazione, cioè colui che sarebbe stato il destinatario iniziale della stessa, se avesse fatto valere il beneficio in dichiarazione dei redditi. 

Da ricordare inoltre che, nel caso di cessione o sconto in fattura connessi alle detrazioni originate dal superbonus del 110%, il soggetto obbligato alla presentazione del modello, sarà anche obbligato a richiedere ad un professionista abilitato l’apposizione del visto di conformità. 

Leggi anche  La cessione del credito di imposta del Superbonus: come funziona

Superbonus 110%: il nuovo modello per la scelta fra sconto e cessione della detrazione


Ti potrebbe interessare l'e-book La cessione dei crediti (eBook 2020)

Visita il Focus dedicato ai Bonus per le ristrutturazioni

Tag: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110%

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

SUPERBONUS 110% · 17/04/2024 Stop a cessione e sconto: i chiarimenti di Ruffini in audizione al Senato

DL Agevolazioni: in vigore dal 30 marzo i nuovi obblighi e divieti legati ai bonus edilizi. Il 16 aprile audizione di Ruffini in Senato con chiarimenti sulle novità

Stop a cessione e sconto: i chiarimenti di Ruffini in audizione al Senato

DL Agevolazioni: in vigore dal 30 marzo i nuovi obblighi e divieti legati ai bonus edilizi. Il 16 aprile audizione di Ruffini in Senato con chiarimenti sulle novità

La responsabilità nella compravendita dei bonus edilizi

Il mercato di compravendita di bonus edilizi tra soggetti privati richiede particolare attenzione: l'articolo si sofferma sulla responsabilità del cessionario/potenziale acquirente

Superbonus in condominio, non si procede senza l’assenso dei singoli proprietari

La delibera condominiale per i lavori Superbonus deve essere approvata con le maggioranze richieste pena la nullità e la perdita delle detrazioni

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.