L’articolo 44-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, aveva previsto l’erogazione di una indennità aggiuntiva a favore di alcune categorie i lavoratori autonomi (titolari di rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale ecc.) e per collaboratori coordinati e continuativi, che alla data del 23 febbraio 2020 svolgevano l’attività nei comuni dichiarati “zona rossa” e hanno dovuto interromperla a causa dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 in Lombardia e Veneto.
L'inps ha comunicato ieri sul proprio sito che è attiva la procedura online per le richieste
Per tutte le indicazioni relative all’accesso, alla corretta compilazione e alle funzioni di controllo dell'Iter della domanda fino al pagamento , è possibile consultare il tutorial predisposto dall'INPS per le altre indennità Covid-19.
SI ricorda che i beneficiari della indennità aggiuntiva sono in particolare:
- i collaboratori coordinati e continuativi, con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata
- i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale attiva alla data del 23 febbraio 2020
- lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo
- i liberi professionisti iscritti alle Casse autonome professionali.
- gli iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni , alla data del 23 febbraio 2020
- imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome,
che fossero residenti nei seguenti comuni delle Regioni Lombardia e Veneto :
- Regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D'Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
l) Terranova dei Passerini.
- Regione Veneto:
a) Vo'.
L'indennità mensile aggiuntiva è pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell’attività e non concorre alla formazione del reddito . Si ricorda che :
- la misura di sostegno è aggiuntiva rispetto alle eventuali già fruite.
- per il periodo di fruizione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Sulle Indennità per COVID 19 attualmente in vigore anche per latre categorie di lavoratori leggi Decreto Agosto nuove indennità 1000 euro