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VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI SOSPESI: RIPRESA DAL 16 SETTEMBRE

4 minuti, Redazione , 15/09/2020

Versamenti tributari e contributivi sospesi: ripresa dal 16 settembre

Il 16 settembre riprendono i versamenti tributari e contributivi sospesi dal DL 18/2020 e DL 34/2020 a causa dell’emergenza Covid19, vediamo quali sono e le modalità

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Il prossimo 16 settembre, oltre alle consuete scadenze ordinarie, scade il termine per la ripresa dei versamenti fiscali e previdenziali che erano stati precedentemente sospesi, a seguito dell'emergenza COVID-19, dal “Decreto  Cura Italia” (DL 18/2020) e dal Decreto Liquidità (DL n. 23/2020).

Vediamo, in breve sintesi, chi sono i soggetti che hanno beneficiato della sospensione e quali i versamenti tributari e contributivi che dovranno essere effettuati a partire dal 16 settembre 2020 senza applicazione di sanzioni.

Per le imprese del settore ricettivo e altri soggetti individuati dall’art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, palestre, piscine, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar ecc.), si tratta di riprendere:

  • i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati scaduti nel periodo dal 2.3.2020 al 30.4.2020 (solo per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche si tratta di riprendere il versamento delle suddette ritenute scaduti nel periodo dal 2.3.2020 al 30.06.2020);
  • gli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL scaduti nel periodo dal 2.3.2020 al 30.4.2020 (solo per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, scaduti nel periodo dal 2.3.2020 al 30.06.2020); 
  • i versamenti relativi all’IVA scaduta nel mese di marzo 2020 (liquidazione dell’IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019 scaduti il 16.3.2020).

Per imprese e autonomi con ricavi/compensi del 2019 < 2 milioni euro (mentre per le imprese e lavoratori autonomi con sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall'ammontare dei ricavi del 2019) si tratta di riprendere:

  • i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati scaduti nel periodo dal 8.3.2020 al 31.3.2020 
  • i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL scaduti nel periodo dal 8.3.2020 al 31.03.2020
  • i versamenti relativi all’IVA scaduta nel mese di marzo 2020

Per i soggetti (persone fisiche e non) dei comuni della Zona rossa (individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 (gli 11 Comuni della prima Zona rossa, ovvero per la Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per il Veneto: Vò), si tratta di riprendere:

  • i versamenti tributari e delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati scaduti nel periodo dal 21.02.2020 al 31.3.2020. 

Per imprese e autonomi con ricavi o compensi del 2019 inferiori a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019; Per imprese e autonomi con ricavi o compensi del 2019 superiori a 50 milioni di euro e che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019; Per imprese e autonomi che hanno iniziato l'attività dal 1° aprile 2019 e infine per gli Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d’impresa), si tratta di riprendere:

  • i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL  scaduti nei mesi di aprile e maggio 2020.
  • i versamenti relativi all’IVA scaduta nei mesi di aprile e maggio 2020 (le imprese e lavoratori autonomi con sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, hanno potuto beneficiare della sospensione dell'Iva scadente nei mesi di aprile e maggio, a prescindere dai ricavi del 2019).

Per i titolari di reddito da lavoro autonomo e di provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari, con ricavi o compensi del 2019 fino a 400.000 euro, si tratta di versare:

Modalità di versamento

Per tutti questi soggetti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

  • in unica soluzione entro il 16 settembre 2020
  • o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

oppure in alternativa, come previsto dal nuovo Decreto Agosto:

  • per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
  • per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza della prima rata il 16 gennaio 2021.

Per approfondire il tema delle sospensioni leggi anche:

Decreto Agosto eBook + Circolare clienti tutte le novità del Decreto Agosto DL n. 140/2020, in un eBook in pdf + una Circolare in formato Word per i clienti dello Studio.

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