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WELFARE AZIENDALE: ESENTI I VOUCHER TELEMATICI

6 minuti, Redazione , 14/09/2020

Welfare aziendale: esenti i voucher telematici

Voucher welfare ovvero buoni corrispettivo da spendere sulla piattaforma web fornita da terzi: ok dell'Agenzia all'esenzione dal reddito da lavoro dipendente. Nodo fatturazione

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Nella Risposta a Interpello n. 338 l'Agenzia da parere positivo all'esenzione dal reddito del dipendente  per i buoni per beni e servizi di welfare aziendale erogati   tramite una  piattaforma digitale di proprieta di una societa terza rispetto che gestisce i rapporti con  diversi fornitori dei beni e servizi .

Con una analisi approfondita di tutti gli aspetti del caso viene infatti affermato che:

  •  l’offerta non era circoscritta ad alcuni e ben individuati lavoratori quindi , è da ritenersi soddisfatto il presupposto che le opere e i servizi  vengano offerti alla generalità o a categorie di dipendenti; inoltre i come richiesto dalla lettera f) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR, le opere e servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro, che possono essere messi a disposizione direttamente dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all’azienda, ma a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio, come effettivamente si verifica in questo caso .

  •  Per quanto concerne la modalità di erogazione, il comma 3-bis dell’articolo 51 del TUIR dispone che “Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”. 
  • Nella fattispecie in esame, i welfare voucher rispondono alle prerogative richieste dal legislatore e, conseguentemente, puo trovare applicazione il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, così come previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR.


In merito al quesito IVA invece  la società chiedeva chiarimenti su vari aspetti : dal momento di fatturazione e imposizione fiscale e sul fatto  esercitare il diritto di detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti dei servizi di welfare aziendale effettuati per suo conto dal mandatario , specificando  che: 

a. le prestazioni di welfare aziendale rese gratuitamente ai propri dipendenti sarebbero in ogni caso da qualificarsi come operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA se riconducibili in una delle fattispecie individuate dall’articolo 3, comma 3, ultimo periodo del DPR n. 633 del 1972;

b. le prestazioni diverse da quelle indicate al punto a) potrebbero configurare prestazioni gratuite imponibili agli effetti dell’IVA per finalità correttive della detrazione operata.

 L'Agenzia premette , sul primo punto , che il regime IVA  da considerare è quello per i buoni-corrispettivo, in forza di una  norma comunitaria  stata recepita nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 141 del 2018, che ha introdotto, tra l’altro, l’articolo 6-bis del DPR n. 633 del 1972, in forza del quale “per buono-corrispettivo, si intende uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo"

Sul caso specifico In base a quanto disposto dall’articolo 6 del contratto Welfare nel momento in cui l’utente (dipendente) sceglie la destinazione del proprio credito welfare e genera digitalmente, sulla piattaforma, il relativo voucher, sorge l’obbligo del Merchant di fornire il bene o il servizio scelto e il diritto di BETA s.r.l. all’erogazione del bene o servizio a beneficio dell’Utente. Pertanto, i predetti voucher,  sono in via generale qualificabili agli effetti dell’IVA come buoni-corrispettivi, purché le cessioni di beni e o le prestazioni di servizi che incorporano non rientrino tra le fattispecie espressamente escluse (biglietti di viaggio biglietti del cinema ecc.)

Nel caso di specie, però, i voucher generati dalla piattaforma digitale a seguito della scelta operata dal dipendente,  non hanno caratteristiche uniformi ai fini della loro qualificazione come buoni corrispettivo monouso o multiuso agli effetti dell’iva; gli stessi per quanto in precedenza descritto possono presentare, per alcune tipologie, tutte le caratteristiche essenziali, in termini di natura, quantità e qualità dei beni o dei servizi che contraddistinguono, agli effetti dell’IVA, il buono-monouso ai sensi del citato articolo 6-ter; in altri casi, possono essere privi ab origine delle caratteristiche richieste a tal fine e, pertanto, la disciplina che si rende loro applicabile è quella propria dei buoni multiuso. 

L’emissione dei voucher comporterà gli obblighi di fatturazione  distinti:

  • nel caso di  monouso l’Iva  è dovuta all’emissione.
  • nel caso di  voucher multiuso e l’imposta sarà dovuta in sede di utilizzo del buono presso il fornitore del servizio.

Riguardo ila non imponibilità delle somme anticipate dalla ALFA S.p.A.,  per l'assolvimento da parte di BETA s.r.l. dell’acquisto, per conto del mandante, dei beni e i servizi incorporati nei welfare voucher,  l'agenzia conferma  che si tratta di provvista di fondi per l’esecuzione del mandato, ai sensi dell’articolo 1719 del codice civile, esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del DPR n. 633 del 1972..Viene precisato pero che ai fini dell’irrilevanza IVA  "deve essere  predisposta idonea documentazione atta ad escludere la destinazione, anche solo parziale, delle stesse al pagamento anticipato delle provvigioni spettanti al mandatario, ravvisandosi in tale ipotes un nesso di corrispettività tra le predette somme e le prestazioni di servizio rese dal mandatario a favore del mandante".

Infine  in linea con l’orientamento giurisprudenziale comunitario, l'Agenzia afferma che " il riconoscimento in capo al mandante del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sui servizi di welfare aziendali acquistati per suo conto dal mandatario implicala sussistenza di un nesso diretto tra le operazioni di acquisto  e le operazioni a valle poste in essere da ALFAS.p.A. Detto nesso diretto non sembra riscontrabile nel caso prospettato .Infatti,i servizi diwelfare aziendale, i cui costi sono di fatto ribaltati dal mandatario al mandante,essendo utilizzati per l’erogazione gratuita dei benefit a favore dei lavoratori dipendenti -operazione altresì esclusadal campo di applicazione dell’IVA, non configurano elementi costitutivi del prezzo di vendita delle operazioni a valle poste in essere dallo stesso mandante.Inoltre, ic osti dei servizi di welfare aziendalesostenuti dal mandante non appaiono nemmeno inquadrabili tra le spese generali,  in quanto non sono caratterizzati da un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche esercitate dal mandante.

Da tale ricostruzione sopra operata emerge che non può essere riconosciuto in capo alla ALFAS.p.a. il diritto di detrazione dell’IVA assolta sui servizi di welfare aziendali acquistati, per suo conto dal mandatario, al fine di essere erogati gratuitamente ai propri dipende". 



Allegato

Risposta a interpello del 10.09.2020 n. 338

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