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TRASFERIMENTO ALL'ESTERO E SPETTANZA DETRAZIONE CANONI LOCAZIONE

2 minuti, Redazione , 03/09/2020

Trasferimento all'estero e spettanza detrazione canoni locazione

Si ha diritto alla detrazione per canoni di locazione solo per l'annualità per la quale ancora permane la residenza in Italia nel caso di trasferimento all'estero

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Con risposta a interpello n 288 del 28 agosto 2020 l’agenzia delle entrate chiarisce quando spetta la detrazione per canoni di locazione per i lavoratori che trasferiscono la residenza fuori dalla propria regione per motivi di lavoro e nel caso di specie la trasferiscono all’estero.

L’art 16 comma 1 bis del TUIR prevede che:

  • ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro (o comuni limitrofi) nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione
  • titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e situate nel nuovo comune a non meno di 100 km di distanza dal precedente e comunque fuori regione
  • spetta una detrazione per i primi tra anni pari a 1.920.000 lire se il reddito è inferiore a 30 milioni di lire oppure a 960.000 lire se il reddito complessivo supera invece i 30 milioni di lire.

Nel caso di specie però vi è un trasferimento all’estero in corso d'anno, nel mese di agosto 2019 e l’agenzia nella sua risposta fa riferimento innanzitutto all’art 2 del TUIR che dispone che sono soggetti passivi d'imposta tutte le persone residenti e non residenti nel territorio dello stato indipendentemente dalla cittadinanza.

In particolare, sono considerate residenti in Italia quelle che per la maggior parte del periodo d'imposta:

  • sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
  • hanno nel territorio dello Stato il domicilio
  • hanno la residenza ai sensi del Codice civile

Queste condizioni sono tra loro alternative affinché i soggetti siano considerati residenti, quando invece non sono presenti tutte e tre contestualmente nel perdiodo di imposta la persona è considerata non residente.

In questo caso tale soggetto sarà sopposto a tassazione solo per i redditi prodotti in Italia secondo le condizioni previste per i non residenti e in particolare,  il soggetto istante è residente in Italia solo per il 2019 (per la maggior parte del periodo di imposta) perciò per questo anno avrà diritto alla detrazione mentre non ne avrà diritto quando diventerà residente estero per le altre due annualità potenzialmente agevolabili.

Le circolari n 58/E del 2001 e n 13/E del 2019 hanno chiarito che la detrazione in questione è fruibile nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza a prescindere dal contratto di lavoro e in conseguenza di un nuovo contratto di lavoro come condizione per lo spostamento della residenza.

Considerato che l’istante avrà trasferito la sua residenza all’estero da agosto 2019 gli spetterà la detrazione sulla locazione solo per la dichiarazione dei redditi 2020 relativa all’anno di imposta 2019 mentre per le altre due annualità potenzialmente fruibili non sarà possibile in quanto egli sarà tassato ai sensi dell’art. 24 del TUIR come non residente e tra le detrazioni previste per i non residente dal comma 3 dello stesso articolo non vi è quella in oggetto.

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Allegato

Risposta a interpello del 28.08.2020 n. 288

Tag: LOCAZIONE IMMOBILI 2024 E AFFITTI BREVI LOCAZIONE IMMOBILI 2024 E AFFITTI BREVI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

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