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È DETRAIBILE ANCHE L’ONERE “TRACCIABILE” PAGATO VIA SMARTPHONE

2 minuti, Redazione , 31/07/2020

È detraibile anche l’onere “tracciabile” pagato via smartphone

La detrazione al 19% spetta anche per gli oneri pagati con smartphone se collegati a sistemi che permettono di identificare pagatore e beneficiario

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Con la Risposta a interpello n. 230/E del 29 luglio 2020 l’Agenzia delle entrate dice che è detraibile l’onere il cui pagamento viene effettuato con smartphone munito di applicazione rilasciata da istituto di moneta elettronica collegato a conti correnti bancari, e che consenta di individuare univocamente i soggetti che prelevano il denaro e i destinatari dell’accredito, se dalle rilevazioni contabili e dalle transazioni dell’app sia possibile garantire:

  • requisiti di tracciabilità 
  • requisiti di identificazione dell'autore dell’operazione.

La risposta viene fornita in merito ad un quesito con il quale un istante chiedeva chiarimenti sulla disposizione introdotta con la legge di bilancio 2020 relativa alla tracciabilità dei pagamenti che danno diritto alla detrazione del 19%.

In particolare l’istante chiedeva se “mezzi di pagamento alternativi” e perciò quello da lui usato per pagare l’onere, rientrassero tra “gli altri sistemi di pagamento tracciabili” previsti dall’art 23 del DLgs n 241/1997 che danno diritto alla detrazione d’imposta.

L’istante suggeriva che fosse possibile la detrazione

L’agenzia chiarisce che l’agevolazione spetta soltanto se il pagamento degli oneri è stato realizzato con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento o carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o altri sistemi alternativi.

Ciò che rileva ai fini del riconoscimento del beneficio è che il pagamento sia tracciabile e sia garantita l’identificazione del pagatore per consentire eventuali controlli dell’amministrazione finanziaria. Inoltre, i riferimenti della norma rispetto agli altri mezzi di pagamento ammessi per usufruire della detrazione devono essere considerati indicativi e non esaustivi delle tipologie accettate.

Nella risposta in oggetto l’agenzia spiega dettagliatamente il funzionamento del sistema di pagamento usato dall’istante che da, appunto, diritto alla detrazione in questione.

Nel caso di specie  vi è un Istituto di moneta elettronica che fornisce agli utenti un’applicazione per smart-phone che consente transazioni di denaro, senza l’utilizzo di carte di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia Nfc. 

Per perfezionare il versamento occorre inserire comunque il proprio codice Iban e il numero di cellulare. Per aderire al servizio occorre aprire un account e collegarlo al proprio conto corrente bancario. Ogni account è legato a un solo utente e uno specifico dispositivo mobile, in un sistema di rapporto univoco. L’Istituto traccia i pagamenti, come un e-payment, e le ricevute sono disponibili nella sezione del profilo dell’applicazione. 

Si tratta secondo l’Agenzia delle Entrate, visti tutti questi requisiti, di un sistema che rispetta i requisiti di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla norma, solo se dalle rilevazioni contabili del conto corrente della banca, a cui l'Istituto di moneta elettronica è collegato, o dalle transazioni dell’app, sia possibile garantire la tracciabilità e l'identificazione dell'autore dell’operazione.

 L’agenzia conclude che il sistema di pagamento in oggetto non preclude la detrazione del 19% per la spesa sostenuta dal contribuente e in caso di controlli dell’Amministrazione Finanziaria il contribuente dovrà esibire:

  • il documento fiscale che attesti l’onere sostenuto
  • l'estratto del conto corrente della banca a cui l’Istituto di moneta elettronica è collegato
  • e copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'applicazione se l’estratto conto non sia completo di dati necessari.

 

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