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CREDITI D’IMPOSTA LOCAZIONI: I CODICI TRIBUTO PER I CESSIONARI

1 minuto, Redazione , 14/07/2020

Crediti d’imposta locazioni: i codici tributo per i cessionari

Pronti i codici tributo che i cessionari dei crediti d'imposta canoni locazione botteghe e negozi e immobili ad uso non abitativo devono utilizzare in compensazione

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Istituiti i codici tributo che i cessionari dei crediti d'imposta relativi ai canoni di locazione di botteghe e negozi (art. 65 decreto Cura Italia) e degli immobili ad uso non abitativo (art. 28 del decreto Rilancio), ricevuti dagli stessi locatari beneficiari dei bonus, dovranno utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Li ha pubblicati l'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 13.07.2020 n. 39, che qui alleghiamo, che per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazionei crediti d’imposta ricevuti, tramite modello F24, ha istituito i codici tributo:
  • “6930” denominato “Botteghe e negozi - Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L.n. 34 del 2020”;
  • “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda - utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.
Al momento della compilazione del Modello F24, nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 oppure 2021), riportato anche nel “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet.

I crediti d’imposta utilizzabili in compensazione dai cessionari sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate dai cedenti all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità definite provvedimento del 1° luglio 2020.
Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti medesimi, tramite l’apposita “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Ricordiamo infatti che dal 13 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei bonus possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del Dl “Rilancio”), per approfondire leggi "Cessione credito di imposta locazioni: al via le comunicazioni".

Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 13.07.2020 n. 39

Tag: LOCAZIONE IMMOBILI 2023 LOCAZIONE IMMOBILI 2023 AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

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