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RINUNCIA AL CONTANTE: L’AGEVOLAZIONE TRANSITA DAI MODELLI REDDITI E IVA

5 minuti, Redazione , 17/06/2020

Rinuncia al contante: l’agevolazione transita dai modelli Redditi e IVA

Riduzione delle sanzioni amministrative per i contribuenti che rinunciano al contante.

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Per i contribuenti che decidono di tracciare tutte le operazioni, sia attive che passive, e che comunicano la loro decisione all’Agenzia delle Entrate attraverso il modello Redditi e il modello IVA è prevista una riduzione delle sanzioni amministrative previste per eventuali violazioni relative alle imposte sui Redditi, all’IVA e all’Irap.

L’agevolazione in breve

Per i contribuenti esercenti attività di impresa, lavoro autonomo o professionale, siano questi persone fisiche o giuridiche, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che decidono di rinunciare all’utilizzo del contante per tutte le operazioni, sia attive che passive, è prevista la riduzione del 50% delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.471.

Quali sono le violazioni amministrative per cui è prevista la riduzione della metà delle sanzioni amministrative (pecuniarie)?

Proviamo a schematizzare, per maggiore chiarezza.

L’articolo 1 del D.Lgs. 471/1997 tratta delle “Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive”:

a titolo di esempio non esaustivo, omessa presentazione delle dichiarazioni, indicazione nelle dichiarazioni di redditi, valori della produzione, imposte inferiori a quelle effettivamente dovute, indicazione nelle dichiarazioni di crediti per un importo superiore a quello effettivamente spettante, il caso della rettifica del valore dei prezzi di trasferimento, altro.

L’articolo 5 del D.Lgs. 471/1997 tratta delle “Violazioni relative alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi”: a titolo di esempio non esaustivo, omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale e dei modelli Intra, il caso di una imposta effettivamente dovuta superiore al valore dichiarato in dichiarazione o una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, il caso di una richiesta di rimborso effettuata senza avere i requisiti previsti, altro.

L’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997 tratta della”Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”: a titolo di esempio non esaustivo, la violazione degli obblighi relativi alla registrazione delle operazioni, la mancata emissione di documenti fiscali, il mancato rispetto degli obblighi relativi all’inversione contabile, altro.

Come usufruire dell’agevolazione:

Per poter usufruire di questa agevolazione, strutturata su singoli anni fiscali indipendenti, per l’anno di imposta di interesse, è necessario:

  • aver concretamente utilizzato strumenti diversi dal contante per tutte le operazioni, sia attive che passive;
  • aver compilato il prospetto denominato “Estremi identificativi dei rapporti finanziari” nel modello Redditi PF o Redditi SP o Redditi SC o Redditi ENC, a seconda della tipologia del contribuente;
  • aver compilato il quadro VB “Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari” del modello IVA.

La lettura della normativa lascia intendere che per poter usufruire dell’agevolazione sia necessaria la compilazione sia del prospetto del modello Redditi sia del quadro del modello IVA.

La compilazione del modello Redditi 2020

Il prospetto denominato “Estremi identificativi dei rapporti finanziari” del modello Redditi, è un quadro di semplice compilazione: richiede l’indicazione dei dati identificativi dei rapporti che l’azienda intrattiene, nel periodo di imposta oggetto della dichiarazione, con gli operatori finanziari, dai quali transitano i movimenti finanziari diversi dal contante effettuati in entrata e in uscita dal contribuente.

Concretamente, per ogni rapporto contrattuale che il contribuente intrattiene con un operatore finanziario (banche, poste, società emittenti carte di credito, gestori di pos fisici o virtuali, gateway di pagamento on line, eccetera), italiano o estero che sia, dovrà essere utilizzato un modulo  del prospetto in cui dovranno essere indicati:

  • il codice fiscale italiano (colonna 1) o, in alternativa, il codice fiscale estero (colonna 2);
  • la denominazione dell’operatore finanziario (colonna 3);
  • il codice che qualifica la tipologia di rapporto intrattenuto (colonna 4): a titolo di esempio 01 per il conto corrente, 15 per le carte di credito o di debito: l’elenco dei codici si trova nelle istruzioni del modello Redditi.

La compilazione del prospetto è la medesima per le diverse tipologie di contribuenti e quindi per i diversi modelli Redditi, quel che cambia è solo il posizionamento del prospetto all’interno, che sarà al rigo:

RS35 nel modello Redditi PF 2020 (per le Persone fisiche);

RS43 nel modello Redditi SP 2020 (per le Società di persone);

RS110 nel modello Redditi SC 2020 (per le Società di capitali);

RS80 nel modello Redditi ENC 2020 (per gli Enti non commerciali);

La compilazione del modello IVA 2020

Il quadro VB del modello IVA 2020 denominato “Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari”, presenta una struttura analoga al prospetto previsto, e appena illustrato, del modello Redditi e richiede l’inserimento dei medesimi dati: quindi, il codice fiscale, italiano o estero, dell’operatore finanziario con cui il contribuente intrattiene il rapporto finanziario, la denominazione dell’operatore finanziario e il codice  identificativo della tipologia di rapporto (secondo la medesima tabella prevista per il modello Redditi).

L’unica differenza, rispetto al modello Redditi, di tenore marginale, è rappresentata dal fatto che il quadro VB prevede sette righi (dal rigo VB1 al rigo VB7) per indicare un massimo di sette rapporti finanziari, e nel caso in cui dovessero risultare in numero maggiore, sarà necessario e sufficiente compilare un secondo quadro VB denominato 02 e successivi.

Alcune considerazioni finali

La norma in oggetto si configura come parte di un più vasto sistema di incentivazione che ha come obiettivo quello di stimolare il contribuente operatore economico ad abbandonare l’utilizzo del contante in favore di sistemi di pagamento tracciati. All’interno di questo contesto si ricorderà l’agevolazione che prevede la riduzione di due anni dei termini di accertamento per i contribuenti che tracciano tutte le operazioni di importo superiore ai 500 euro. Queste norme, unite alla già attuale digitalizzazione delle fatture e dei corrispettivi, lascia intravedere, in ipotesi, come il legislatore, per il futuro, potrebbe essere indirizzato verso una totale digitalizzazione delle transazioni imponibili.

Entrando nel merito specifico dell’agevolazione in esame, è tuttavia possibile ipotizzare come la norma possa non fornire al contribuente, specie se virtuoso, un incentivo sufficiente a spingerlo ad abbandonare l’uso del contante. Una norma che riduce l’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, per un contribuente virtuoso, anche se può essere un valido aiuto in caso di errore, può non essere sufficiente a spingere un operatore economico a rivoluzionare i propri meccanismi aziendali, e a sostenere i relativi costi, rappresentando un incentivo non certo ma solo potenziale. Più probabilmente usufruiranno di questa agevolazione quella tipologia di contribuenti che, per le loro stesse caratteristiche, tracciano la maggior parte dei movimenti, come può essere il caso di un operatore del commercio on line, il cui passaggio ad una tracciabilità completa può risultare poco dispendioso da un punto di vista organizzativo.

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