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INTERVENTI EDILIZI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: ATTENZIONE ALLA DETRAZIONE

1 minuto, Redazione , 12/06/2020

Interventi edilizi e riqualificazione energetica: attenzione alla detrazione

Perdita della detrazione per pagamento spese di ristrutturazione dopo la vendita: la Risposta dell’Agenzia

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In merito alla disciplina riguardante la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta del 10 giugno 2020 n. 174, resa a seguito di interpello (consultabile in allegato), ha esaminato il caso di un contribuente che ha venduto l'unità immobiliare prima di pagare le spese per la ristrutturazione dell’immobile stesso.

L’Agenzia ha specificato che, la parte venditrice, che effettui il versamento per la spesa di ristrutturazione dopo il rogito notarile, perda il titolo per usufruire della detrazione, non essendo più proprietaria dell'immobile compravenduto, oggetto degli interventi di ristrutturazione.

Ciò provoca due importanti conseguenze:

  • la perdita del diritto a godere dell’agevolazione direttamente in capo al venditore
  • la perdita del diritto del venditore a trasferire la detrazione della spesa all’acquirente dell'immobile.

Si ricorda che, la disciplina relativa a questo tipo di agevolazione fiscale è contenuta nel l’Art. 16-bis del TUIR, il quale prevede che:

  • la detrazione spetta a tutti i contribuenti assoggettati a IRPEF, residenti o meno nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese;
  • la detrazione è da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta in cui la spesa è stata sostenuta;
  • sono detraibili le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Con riferimento all’ultimo aspetto segnalato, l’Agenzia ha chiarito che, con la dicitura "spese sostenute”, si deve fare riferimento al criterio di cassa con la conseguenza che la detrazione si applica alle spese effettivamente "pagate" dal contribuente e rimaste a suo carico.

Sulla base di quanto detto, nel caso esaminato dall’Agenzia, il diritto alla detrazione delle spese non è neppure sorto a favore del venditore, in quanto lo stesso non ha effettivamente sostenuto e pagato le spese prima di procedere alla cessione dell’immobile e pertanto non potrà godere dell’agevolazione e tantomeno trasmetterla a parte acquirente che conseguentemente non potrà a sua volta usufruire della detrazione.

Allegato

Risposta Interpello Agenzia delle Entrate del 09.06.2020 n. 174

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