Con la
circolare n. 72 del 9 giugno l'Inps ha pubblicato le istruzioni operative per l'utilizzo dell'esonero contributivo per i
nuovi imprenditori agricoli rinnovato con l'ultima legge di bilancio.
La misura , istituita la prima volta nel 2004, prevede l'esonero contributivo totale ed è diretta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quaranta anni, iscritti alla previdenza agricola tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Le caratteristiche dell'esonero:
- 100% della quota per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160
- per un periodo massimo di 24 mesi di attività,
- per l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo familiare.
Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione:
- il contributo di maternità, dovuto per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi;
- il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.
Al fine del rispetto del limite “de minimis” il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso come titolare o per se stesso e per alcuni componenti del nucleo.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Nei casi di diritto a più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa(es. riduzione ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti o riduzione del premio INAIL) sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole al contribuente.
Per l’ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali devono aver presentato tempestivamente la comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura utilizzando il relativo servizio on-line “ComUnica”. Inoltre la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità inerente a:
- l’adempimento degli obblighi contributivi;
- l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli altri obblighi di legge;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali
MODALITA' PER LA DOMANDA
La domanda va inviata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività. Per le attività iniziate in data 1° gennaio 2020, il termine scadeva il 29 luglio 2020.
L’istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata, esclusivamente, in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando il modello telematico “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2020 (CD/IAP2020)”. Non saranno prese in considerazione le domande in formato cartaceo.
Per le iscrizioni alla gestione agricola autonoma di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali non ancora perfezionate, per le quali vi è comunque l’attribuzione del codice azienda, le domande di ammissione al beneficio saranno acquisite ed elaborate dopo il perfezionamento dell’iscrizione .
L’INPS effettuerà le verifiche e, nel caso di esito positivo, comunicherà l'esito positivo o negativo della domanda , in modalità telematica, nell’apposito campo “esito” del modulo di istanza, con l'importo del beneficio presuntivamente spettante,in caso positivo o con l'indicazione della motivazioine in caso di rigetto.
Sarà inviata una comunicazione (con invito ad accedere al cassetto) all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al beneficio.
La somma calcolata a titolo di esonero sarà indicata nel prospetto relativo all’avviso di pagamento alla voce “esonero ex Legge 160/2019”, disponibile nel Cassetto previdenziale autonomi agricoli.
Con il
messaggio 2787 del 13 luglio l'istituto aveva specificato anche che a decorrere dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti
de minimis e SIEG già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro Nazionale Aiuti , pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio
è necessario acquisire la visura dal Registro Nazionale Aiuti. Si legge inoltre che "
Per le domande di esonero per gli aiuti concessi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore ai quarant’anni, già presentate, l’Istituto sta verificando il rispetto del massimale de minimis. Acquisita la visura dal Registro Nazionale Aiuti, l’istanza di esonero è elaborata automaticamente e viene inviata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al beneficio, una comunicazione con l’invito ad accedere al Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli per verificare l’esito dell’istanza. In caso di esito positivo, l’avviso di pagamento relativo alla tariffazione elaborata nel corrente anno 2020, relativo anche ad anni pregressi, sarà rielaborato tenendo conto del riconoscimento del beneficio dell’esonero contributivo."