×
HOME

/

FISCO

/

ACCISE

/

ACCISE: SÌ ALLA COMPENSAZIONE CON IL CREDITO IVA

1 minuto, Redazione , 22/05/2020

Accise: sì alla compensazione con il credito Iva

Come versare le accise compensando con crediti relativi ad altri tributi: conferme e indicazioni dell’Agenzia

Ascolta la versione audio dell'articolo

E’ possibile corrispondere le accise mensili compensando il relativo debito con il credito derivante da altre imposte, in particolare l’Iva, mediante il modello "F24 Accise".

Ciò è quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate mediante risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 4/E del 18 maggio 2020 (consultabile nel file allegato), avanzata da un contribuente con riferimento al versamento delle accise mediante compensazione con i crediti relativi ad altri tributi (cfr. art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

L’istante desiderava infatti sapere se, con riferimento alle accise dovute sulle merci movimentate in conto proprio (in qualità di depositario autorizzato, reale debitore d’imposta), possa versare le stesse compensandole con il proprio credito Iva. Il contribuente lo ritiene legittimo, entro il tetto massimo di 700 mila euro e cioè di quanto potrebbe chiedere a rimborso (cfr. art. 38-bis, Dpr n. 633/1972).

L’Agenzia delle Entrate risponde all’istanza concordando con la tesi prospettata dal contribuente nel ritenere possibile il versamento dell’accisa dovuta per merci movimentate in conto proprio mediante compensazione con il credito Iva, utilizzando il modello di pagamento unificato "F24 Accise".

L’Agenzia afferma tuttavia che:

  • la compensazione non è necessariamente subordinata al limite di quanto il contribuente potrebbe chiedere a rimborso (al massimo 700mila euro);
  • la compensazione è possibile solo quando debiti e crediti sono attribuibili allo stesso soggetto;

Nella stessa direzione interpretativa esposta dall’Agenzia viene anche richiamata la circolare n. 39/D del 2003 dell’Agenzia delle dogane. In particolare in tale documento veniva affermato che: il proprietario dei beni non può “effettuare compensazioni tra somme dovute a titolo di accisa e crediti derivanti da altri tributi indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, in quanto il debito d'imposta da assolvere è relativo ad un soggetto diverso da colui che esegue il pagamento.

Da ultimo l’Agenzia fa presente che non risulta possibile la diversa ipotesi, rispetto a quella prospettata dal contribuente, di utilizzo delle eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi.

Ti potrebbero interessare gli eBook: 

Ti segnaliamo il libro di carta recentemente aggiornato Codice Tributario 2025

Allegato

Agenzia Entrate Consulenza n. 4 del 18 maggio 2020

Tag: ACCISE ACCISE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LEGGE DI BILANCIO 2026 · 13/11/2025 Accise sui tabacchi: le novità in legge di bilancio 2026

Accise sui tabacchi lavorati e imposte di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo

Accise sui tabacchi: le novità in legge di bilancio 2026

Accise sui tabacchi lavorati e imposte di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo

Accisa carburanti 2026: come cambiano con la Legge di Bilancio

Accise della benzina: la bozza della legge di bilancio 2026 prevederebbe novità dal 1° gennaio prossimo

Imposta prodotti di inalazione diversi dal tabacco: codice tributo

Le entrate pubblicano i codici tributo per l'imposta sul consumo di prodotti da inalazione

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.