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RITENUTE APPALTI: SANZIONI SOSPESE FINO A FINE APRILE

3 minuti, Redazione , 14/02/2020

Ritenute appalti: sanzioni sospese fino a fine aprile

Tutte le regole sul nuovo obbligo di controllo dei versamenti delle ritenute negli appalti e subappalti: soggetti obbligati, soglia, requisiti di esenzione - Circolare 1E 2020

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 E' stata pubblicata oggi dall'Agenzia l'attesa circolare esplicativa sul nuovo obbligo  di controllo da parte delle imprese committenti sui versamenti effettuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici, previsto dal decreto fiscale 2020 . Ricordiamo che tale adempimento si applica nei casi di  contratti di appalto  superiori alla soglia di 200mila euro con esenzione solo per le imprese con i requisiti certificati dall'Agenzia stessa

La prima scadenza prevista è fissata al 22 febbraio 2020, 5 giorni dopo il versamento delle ritenute sulle retribuzioni di gennaio . La principale novità  riguarda la sospensione delle sanzioni  . Infatti  non si applicheranno fino al 30 aprile prossimo,  nel caso in cui l’appaltatore abbia determinato e versato correttamente le ritenute, anche senza usare le deleghe distinte per committente.

La circolare n. 1  del 12 febbraio 2020 , affronta (anche con esempi pratici) tutti  gli aspetti di questa controversa norma.

Questi  gli altri  chiarimenti forniti: 

  • Sono esclusi i  professionisti , i soggetti privi di stabile organizzazione in Italia, i condomini (perché non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o professionale), i contratti di somministrazione,  gli enti non commerciali limitatamente all’attività istituzionale di natura non  commerciale svolta. 
  • In tema di appalto di servizi  , l'ambito di applicazione interessa  tutti i tipi di manodopera  fornita sia manuale che intellettuale ( quindi ad esempio sono coinvolte  le società di consulenza )
  • In caso di catena di soggetti  azienda- appaltatore-subappaltatore la soglia di 200.000 euro sarà verificata unicamente nel rapporto tra originario committente e affidatario.
  •  il  prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente e con l’utilizzo dei beni strumentali ad esso riconducibili  devono essere verificati da ciascun  committente (committente originario, appaltatore, consorzio )

Riguardo  la soglia economica di 200mila euro   annui oltre la quale scatta l'obbligo,  l'Agenzia specifica che:

  • "l’arco  temporale va riferito all’anno solare (1° gennaio-31 dicembre).  Sempre per esigenze di semplificazione, si farà riferimento ai mesi e non  ai giorni; in presenza di contratti o modifiche contrattuali stipulati dopo il giorno  15 del mese si farà riferimento al mese successivo sia per il calcolo dei mesi sia  per la decorrenza degli obblighi.
  • Ai fini del computo  si farà riferimento a tutti i  contratti in essere nell’anno, alle eventuali modifiche  sopraggiunte e  a tutti i nuovi contratti stipulati nell’anno con ciascuna impresa.
  • In presenza di contratti di durata annuale o pluriennale che presentino un  prezzo predeterminato, il calcolo della soglia su base annua di 200.000 euro  avverrà secondo un meccanismo di pro-rata temporis. 

Riguardo il concetto di "prevalente utilizzo di manodopera"  che definisce l'applicabilità dell'obbligo , la circolare spiega che per calcolare tale prevalenza occorre  "fare riferimento al  numeratore alla retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro  dipendente e assimilato, e al denominatore al prezzo complessivo dell’opera (o dell’opera e del servizio nel  caso di contratti misti).  La prevalenza si intenderà superata quando il rapporto tra numeratore e  denominatore è superiore al 50%.

Inoltre , per “manodopera” si deve intendere tutta la manodopera per cui vige  l’obbligo di applicazione e versamento delle ritenute fiscali ,  non solo  facendo riferimento all'inquadramento formale ed effettivo dei lavoratori ma anche per lavoratori autonomi che  svolgano attività  assimilabili a quelle di dipendenti e assimilati.

Infine d riguardo i concetto di utilizzo di beni strumentali  , l'Agenzia afferma che  "l’occasionale utilizzo di beni  strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali del  committente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non  comportano l'applicabilità" della norma .

Vedi in merito anche  "Il controllo delle ritenute fiscali negli appalti " di G. Giorgi

Allegato

Agenzia circolare 1-2020 ritenute appalti

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