Nel Messaggio n. 4211 del 18 novembre 2019 l'INPS chiarisce che la decorrenza o la sospensione del termine per la presentazione della domanda di indennità NASpI nel caso di evento di malattia insorto prima o dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, si differenzia in base alla diversa disciplina della malattia e della indennizzabilità, definite dal contratto sottostante .
Ad esempio per i lavoratori a tempo indeterminato, la tutela previdenziale anche economica della malattia viene riconosciuta anche oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Sul tema si è espressa anche la Corte di Cassazione (n. 27167 del 23 dicembre 2009 e n. 17163 del 10 agosto 2011) .
Quindi sul termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI l'istituto fa presente che :
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