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DISTACCO: NORME EUROPEE IN ARRIVO

3 minuti, Redazione , 03/10/2019

Distacco: norme europee in arrivo

Nella legge di delegazione europea che riassume le materie sulle quali l'italia dovra adeguarsi a breve, troviamo la direttiva sul distacco transnazionale dei lavoratori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 1° ottobre l'Assemblea della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di delegazione europea 2018 (C.1201-B). Il provvedimento già approvato dalla Camera in prima lettura il 13 novembre 2018 è stato modificato dal Senato.

In tema di distacco transnazionale dei lavoratori  viene recepita la Direttiva (UE) 2018/957 (allegata in fondo all'articolo)  sul distacco  nell'ambito di una prestazione di servizi  ha come termine di recepimento: 30 luglio 2020. La direttiva europea prevede in particolare che :

Il distacco è di natura temporanea. I lavoratori distaccati generalmente rientrano nello Stato membro a partire dal quale sono stati distaccati dopo aver effettuato il lavoro per il quale sono stati distaccati.  Il periodo massimo di distacco puo arrivare a 12 mesi con possibile proroga di ulteriori6 mesi. Nel periodo del distacco il lavoratore versa i contributi nel paese  di origine  mentre la retribuzione  corrisponde a quelle del paese ospitante . 

Il testo di legge specifica anche che "le norme che garantiscono la  protezione dei lavoratori non possono pregiudicare il diritto delle imprese che  distaccano lavoratori nel territorio di un altro Stato membro di invocare la libera prestazione dei servizi anche  nei casi in cui un distacco sia superiore a 12 o, se del caso, 18 mesi. Qualsiasi disposizione applicabile a lavoratori  distaccati nel contesto di un distacco superiore a 12 o, se del caso, 18 mesi deve pertanto essere compatibile con  tale libertà. In conformità della giurisprudenza consolidata, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi sono  ammissibili solo se sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale e se sono proporzionate e necessarie.
(11) Qualora un distacco sia superiore a 12 o, se del caso, 18 mesi, la serie aggiuntiva di condizioni di lavoro e di  occupazione che devono essere garantite dall’impresa che distacca lavoratori nel territorio di un altro Stato  membro dovrebbe contemplare anche i lavoratori che sono distaccati in sostituzione di altri    al fine di garantire che tali sostituzioni non siano utilizzate per  aggirare le norme altrimenti applicabili.2

Il testo della legge di delegazione europea  prevede inoltre la delega  al  Governo per l’attuazione nazionale delle direttive riguardanti:

  • le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti;
  • l’attuazione dell’accordo relativo all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 d
  • l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti;
  • la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale;
  • i meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea;
  • la restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • le disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri; la registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, nonché le formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri;
  • un sistema di ispezioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea;
  • il riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna;
  • la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;
  • gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni;
  • l’attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF);
  • la riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio;
  • la qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri;
  • lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica;
  • la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
  • la prestazione energetica nell’edilizia e l’efficienza energetica; i veicoli fuori uso, le pile e gli accumulatori nonché i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; le discariche di rifiuti;
  • i rifiuti, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Allegato

Direttiva UE Distacco 957 2018

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