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CONTRIBUTI INPS GIUDICI DI PACE ONORARI

2 minuti, Redazione , 26/09/2019

Contributi INPS giudici di pace onorari

Tutela previdenziale obbligatoria dei giudici onorari che non versano altri contributi - Iscrizione e aliquote nella Circolare INPS 128 del 25.9.2019

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L'Inps ha emanato ieri una circolare (n. 128 del 25.9.2019) con  le istruzioni per l'applicazione della tutela previdenziale e assitenziali dei giudici onorari di pace e di tribunale e vice procuratori, dopo la rigorma  isntrottoa con il dl.lgs 116  2017

Il decreto prevede che queste figure,  se prive di altra copertura assicurativa , siano  iscritte alla Gestione separata  con le stesse  modalità e gli stessi termini di pagamento della contribuzione previsti per i lavoratori autonomi.

Restano esclusi  i soggetti iscritti agli Albi forensi e obbligati al pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale presso la Cassa professionale autonoma

Sono interessati :

i magistrati onorari (giudici onorari di pace e vice procuratori onorari) immessi in servizio successivamente alla data del 15 agosto 2017 - data di entrata in vigore del decreto legislativo –

i magistrati onorari  già in servizio alla medesima data.

Nella circolare l'Istituto specifica sulla natura del reddito percepito , che :

"Le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace - in precedenza riconducibili fra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente - e ai vice procuratori onorari rientrano nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo, individuati all’articolo 53, comma 2, lett. f-bis), del D.P.R. n. 917/1986. Vanno considerate le indennità  in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta".

MODALITA' DI ISCRIZIONE

I magistrati onorari, per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione alla Gestione separata devono iscriversi alla gestione stessa, inviando la domanda di iscrizione  all'INPS attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili dal cittadino con PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center Multicanale – numero 803164 gratuito da rete fissa o numero 06164164 da telefono mobile 

Dopo aver inserito il proprio codice fiscale, l’interessato deve selezionare la tipologia “professionista”; successivamente, deve compilare tutti i campi con i dati anagrafici. Si precisa che, nel campo “Partita Iva”, devono essere inseriti undici zeri (00000000000). In base ai dati immessi nella domanda, i magistrati onorari saranno registrati automaticamente tra i soggetti autonomi iscritti alla Gestione separata senza attribuzione di alcun numero di matricola.  Tramite il proprio PIN dispositivo, sarà possibile accedere al “Cassetto bidirezionale Gestione Separata Liberi professionisti”, dal quale si potrà visualizzare la posizione previdenziale, i versamenti effettuati, i redditi dichiarati ed eventuali situazioni anomale. Sarà, inoltre, possibile interagire con la Struttura INPS territorialmente competente tramite la funzione di “Comunicazione bidirezionale”.

Sul CALCOLO E VERSAMENTO  dei contributi la circolare ricorda che 

il reddito imponibile corrisponde all’importo dichiarato nel modello Unico, quadro RL, sez. III;

  • la contribuzione previdenziale deve essere determinata nel modello Unico, quadro RR “Contributi previdenziali”, sez. II “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata
  • I termini di pagamento del contributo previdenziale coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte fiscali (saldo entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello di produzione del reddito e primo acconto, pari al 40% del contributo dovuto, entro la stessa data, con possibilità di rateazione; secondo acconto entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di produzione del reddito);
  • l’aliquota è pari al 25,72% (di cui il 25% ai fini previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti e lo 0,72% ai fini assistenziali per malattia, maternità, degenza ospedaliera) e si applica  sul reddito prodotto ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lett. f-bis) del TUIR 

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