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DEPOSITI FISCALI E REGIME IVA PER BENZINA, GASOLIO E CARBURANTI:NUOVA CIRCOLARE

1 minuto, Redazione , 08/08/2019

Depositi Fiscali e regime IVA per benzina, gasolio e carburanti:nuova circolare

Depositi Fiscali e regime IVA per benzina, gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili: pubblicata la nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pubblicata il 7 agosto dall'Agenzia delle Entrate una nuova circolare, allegata a questo articolo. E' la numero 18 e riguarda i depositi fiscali e il regime IVA per benzina, gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili. La circolare si è resa necessaria dopo le misure di contrasto all'evasione IVA in relazione all’immissione in consumo da un deposito fiscale o all’estrazione da deposito di destinatario registrato di carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili, introdotte dalla Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017).

Si ricorda che il deposito fiscale consente agli operatori economici di disporre di strutture ove custodire i prodotti nazionali e di provenienza comunitaria in sospensione da accisa, in attesa di procedere all’attribuzione della destinazione finale al consumo. In relazione all’assolvimento dell’IVA, le nuove norme riguardano solo i casi in cui i carburanti per motori, rispettivamente immessi in consumo o estratti, sono di proprietà di soggetto terzo rispetto all’esercente l’impianto.

Con la pubblicazione del Decreto ministeriale 13 febbraio 2018 nella Gazzetta Ufficiale oltre ad aver previsto alcune condizioni soggettive di esclusione dal pagamento “materiale” dell’IVA, connesse essenzialmente a criteri di affidabilità degli operatori, è stato stabilito che, in taluni casi, l’estrazione dal deposito può essere effettuata senza il versamento dell’imposta, presentando un’idonea garanzia.
Con Risoluzione n. 18/E del 20 febbraio 2018, sono stati istituiti il nuovo codice tributo per il versamento dell’IVA di cui trattasi, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) e il codice identificativo “64”, da indicare in corrispondenza del codice fiscale del gestore del deposito fiscale ovvero del destinatario registrato. Si ritiene opportuno segnalare che questi ultimi soggetti, relativamente all’IVA che non dovesse risultare versata, sono obbligati in solido con il soggetto per conto del quale procedono all’immissione in consumo dei carburanti ovvero all’estrazione degli stessi dal deposito.
Da ultimo, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° marzo 2018, prot. n. 47927/2018, sono stati approvati il modello di garanzia per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, di cui all’articolo 4 del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018. 

Con la Circolare 18 in commento, sono stati forniti i primi chiarimenti sul tema.

Allegato

Circolare Agenzia delle Entrate del 07.08.2019 n 18/E

Tag: ADEMPIMENTI IVA 2022 ADEMPIMENTI IVA 2022 OPERAZIONI INTRA ED EXTRA COMUNITARIE 2022 OPERAZIONI INTRA ED EXTRA COMUNITARIE 2022

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