HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

PENSIONI AUTONOMI: LA CONSULTA ESCLUDE I CONTRIBUTI "DANNOSI"

2 minuti, Redazione , 18/07/2019

Pensioni autonomi: la Consulta esclude i contributi "dannosi"

Riconfermata la posizione della Corte Costituzionale sul conteggio dei contributi versati dopo il raggiungimento dei requisiti, durante la finestra per la decorrenza della pensione

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 luglio 2019, n. 177, ha riconfermato la propria posizione, gia espressa con la sentenza  173 2018    in materia di  meccanismo di calcolo del trattamento pensionistico per i lavoratori autonomi. La questione riguarda il conteggio ai fini  della pensione , dei contributi versati nell'intervallo di tempo fra la  maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento e la  decorrenza della pensione vera e propria  (cioe il periodo detto della  "finestra mobile").  

La Consulta ribadisce l' incostituzionalità dell'art. 5 c.1  della legge 233/1990  e dell'art. 1 c. 18 della legge 335/1995  che riguardano il calcolo dell'assegno di pensione con sistema retributivo o misto   in cui si prende  a riferimento il 2% del reddito annuo dichiarato negli ultimi 10 anni di lavoro  (fino al 1992 ) o  15 anni (dopo il 1992)  prima della pensione.  Il meccanismo produce  un effetto paradossale se il lavoratore che raggiunge il requisito  minimo decide di continuare a lavorare e versa i relativi  contributi  ma in misura minore rispetto  al passato, perche il calcolo effettuato,  su una media di reddito inferiore agli anni precedenti,   determina   un assegno inferiore a quanto sarebbe stato senza versamenti aggiuntivi.

Questo meccanismo  era già stato corretto  per i lavoratori dipendenti con la sentenza della Consulta n. 307 1989s. La pronuncia del 2018 ha poi  provveduto a equiparare ai dipendenti  i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS ( Artigiani e Commercianti e Gestione Separata).

Il  problema della sterilizzazione o neutralizzazione della contribuzione successiva al raggiungimento del requisito  è stato affrontato varie volte anche dalla Cassazione,  che ha affermato il principio generale  per  cui nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione, qualunque sia la natura, è destinata unicamente ad incrementare il livello di pensione , senza mai compromettere la misura della prestazione già maturata (cfr. Corte di Cassazione, n. 11649/2018).

Con la sentenza n. 177/2019 la Corte rigetta il ricorso  nel caso di specie ,  in quanto chiedeva la dichiarazione di illegittimità del dl 78 2010  ma considera superata la questione  della neutralizzazione dei contributi aggiuntivi  affermando  che : "in conformità all’indirizzo espresso dalla Corte di cassazione (ex plurimis, sezione lavoro, sentenze 24 agosto 2007, n. 18041, e 26 giugno 2017, n. 15879), il momento di perfezionamento del diritto alla pensione è costituito dalla decorrenza del periodo di slittamento per l’accesso al trattamento pensionistico, come previsto dalla disposizione denunciata. Tuttavia, applicando il principio di “neutralizzazione”, non si dovrà tener conto della contribuzione successiva alla data di perfezionamento del prescritto requisito contributivo, ove essa determini, per effetto del reddito conseguito dall’interessato durante il periodo della “finestra”, una riduzione del trattamento calcolabile alla predetta data di perfezionamento del requisito.

Ti puo interessare  l’ e-book "Pensioni 2019" di L. Pelliccia e il volume APE Anticipo pensionistico e rendita integrativa RITA (libro di carta Maggioli Editore - 120 pagine)

E' disponibile anche il videocorso accreditato "Quota 100 e altre novità previdenziali ( Riscatto laurea e pace contributiva)"

Per tutte le notizie e approfondimenti  segui sempre il nostro DOSSIER gratuito: Pensioni: Quota 100 e novità 2019

Allegato

Corte Costituzionale sentenza contributi aggiuntivi

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO PENSIONI 2025 PENSIONI 2025 GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 20/03/2025 Fondi pensione: prospetto annuale in arrivo entro il 31 marzo

Disponibili a breve i prospetti obbligatori per dare conto agli iscritti dei risultati dei contributi versati alla previdenza integrativa Cosa controllare

Fondi pensione: prospetto annuale in arrivo entro il 31 marzo

Disponibili a breve i prospetti obbligatori per dare conto agli iscritti dei risultati dei contributi versati alla previdenza integrativa Cosa controllare

Autotrasporto, approvato un decreto correttivo: novità sui controlli

Novità in tema di tempi guida e riposi, distacchi e sanzioni INL per i conducenti del trasporto su strada nel decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri

Certificazioni Uniche INAIL 2025 disponibili

Inail comunica che sono online le CU relative alle prestazioni erogate dall'Istituto di assicurazione contro gli infortuni a lavoratori ed ex-dipendenti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.