×
HOME

/

PMI

/

REGIME FORFETTARIO 2024

/

CAUSA OSTATIVA REGIME FORFETTARIO: ATTENZIONE ALLA PREVALENZA

1 minuto, Redazione , 07/05/2019

Causa ostativa regime forfettario: attenzione alla prevalenza

Causa ostativa al regime forfettario: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate per chi lavora presso i propri ex datori di lavoro.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Continuano le risposte dell'Agenzia delle Entrate in merito alle cause ostative per l'accesso al regime forfettario, dopo le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2019. 

In particolare nella Risposta all'interpello 134 del 6 maggio 2019 qui allegata, l'istante ha avviato un'attività di lavoro autonomo aderendo al regime forfettario e nel 2018 ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro; con riguardo al 2019 in base alle stime effettuate,  i ricavi nei confronti del medesimo soggetto saranno inferiori al 50% del fatturato complessivo. La contribuente chiede pertanto se sussista causa ostativa all'accesso al regime.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la lettera d-bis) del comma 57 della Legge di bilancio 2015 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Con la circolare 9/E del 10 aprile 2019 la stessa Agenzia aveva precisato che la causa ostativa fa riferimento all’attività esercitata “prevalentemente” nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente a essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Di conseguenza, la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta.

Per quanto riguarda il caso di specie, la contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e - ove ne sia accertata l’esistenza - comporterà la decadenza dal regime nel 2020. Pertanto, qualora per l’anno 2019 i compensi percepiti nei confronti dell’ex datore di lavoro o di soggetti allo stesso direttamente o indirettamente riconducibili, dovessero essere inferiori al 50 % del fatturato complessivo, non risulterebbe integrata la causa ostativa  e l’istante non decadrebbe dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 (fermi restando gli ulteriori requisiti e cause ostative).

Allegato

Risposta 134 del 6.05.2019

Tag: REGIME FORFETTARIO 2024 REGIME FORFETTARIO 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

REGIME FORFETTARIO 2024 · 21/11/2025 Decreto Terzo settore: le novità approvate dal Governo

Il Cdn n 149 del 20 novembre ha approvato importanti novità per il Terzo settore: vediamone una sintesi

Decreto Terzo settore: le novità approvate dal Governo

Il Cdn n 149 del 20 novembre ha approvato importanti novità per il Terzo settore: vediamone una sintesi

Tassa etica per i forfettari: l'ADE chiarisce codice tributo e modalità di pagamento

Tassa Etica, l'agenzia conferma che anche i forfettari sono tenuti a pagarla. Ricordiamo di cosa si tratta e come va pagata la tassa etica

Sportivi forfettari: replica ADE ai dubbi del CONI

L'Ade risponde ai dubbi sul lavoro sportivo forfettario: vediamo i quesiti e i chiarimenti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.