×
HOME

/

NORME

/

CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

/

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE RETTIFICATIVA: CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

1 minuto, Redazione , 10/12/2018

Dichiarazione di successione rettificativa: chiarimenti delle Entrate

Dichiarazione di successione rettificativa e correzione dell’errore materiale possibile anche oltre l'anno.

Ascolta la versione audio dell'articolo

È possibile rettificare un errore materiale contenuto nella dichiarazione di successione che non incide sulla determinazione della base imponibile anche oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della dichiarazione stessa versando le imposte ipocatastali, la tassa ipotecaria, l’imposta di bollo e i tributi speciali. E' questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta 92 del 4 novembre 2018

Il quesito riguarda una contribuente che ha presentato, in data 01.02.2018, la dichiarazione di successione del coniuge all'ufficio competente indicando erroneamente come data di decesso il 26.06.2016 anziché il 26.06.2017. L'istante ha chiesto se sia possibile procedere alla variazione della data di morte indicata in modo errato.

Nel rispondere le Entrate hanno chiarito come, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni approvato con Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito TUS), la dichiarazione deve essere presentata entro un anno dalla data di apertura della  successione. In particolare, il decreto stabilisce che, fino alla scadenza del termine di presentazione, la dichiarazione di successione può essere modificata. 

Tale disposizione non può trovare applicazione nel caso di specie, dal momento che la contribuente intende integrare la dichiarazione di successione già presentata, oltre il termine di un anno. In precedenti documenti di prassi veniva rilevato che il principio dettato dall’articolo 31, comma 3, del TUS deve essere coordinato con la previsione dettata dall’articolo 33, comma 2, del medesimo TUS secondo cui “in sede di liquidazione l’Ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile”. Dal combinato disposto delle norme si desume che al di fuori delle ipotesi di errore materiale o di calcolo che emergono ‘ictu oculi’, eventuali precisazioni o rettifiche per poter essere prese in considerazione dall’ufficio devono essere effettuate nelle stesse forme e negli stessi termini previsti per la dichiarazione che si intende correggere.

Nel caso in esame deve ritenersi che la contribuente possa procedere alla rettifica dell’errore materiale contenuto nella dichiarazione di successione e che non incide nella determinazione della base imponibile, presentando una dichiarazione rettificativa e versando, per le formalità di trascrizione,

  • le imposte catastale e ipotecaria in misura fissa ex articolo 3 della Tariffa, allegata al D.Lgs. n. 347/1990,
  • la tassa ipotecaria,
  • l’imposta di bollo,
  • i tributi speciali.

Allegato

Risposta Interpello 92 del 4.12.2018

Tag: EREDITÀ E SUCCESSIONE 2025 EREDITÀ E SUCCESSIONE 2025 CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Felicita - 05/10/2019

Salve, chiedo un consiglio/suggerimento. Devo modificare uan successione inserendo solamente altri 2 eredi (prima rinunciatari), se l'asse è sempre lo stesso, le imposte già versate e sono nell'anno di scadenza della successione...per fare solamente le volture catastali quali imposte e tributi occorre pagare?

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE · 19/09/2025 Rendite Inail 2025 e limite retribuzioni per il calcolo dei premi

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° gennaio 2025 e limiti retribuzione imponibile nella Circolare 48 2025

Rendite Inail  2025 e limite retribuzioni per il calcolo dei premi

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° gennaio 2025 e limiti retribuzione imponibile nella Circolare 48 2025

Reddito agrario e dominicale per le coltivazioni innovative: le nuove regole fiscali

Dal calcolo catastale ai limiti dimensionali, fino alle rivalutazioni: novità e chiarimenti sulla tassazione dei redditi dei terreni

Modello INAIL OT23 2026 rettificato

Guida e nuovo Modello OT23 - Tutti gli interventi ammessi per ottenere lo sconto INAIL 2026 sul premio assicurativo. L'istituto si corregge

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.