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CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO: COSA CAMBIA DAL 2019

1 minuto, Redazione , 15/01/2019

Credito d'imposta ricerca e sviluppo: cosa cambia dal 2019

La legge di bilancio 2019 modifica il credito d'imposta per ricerca e sviluppo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ancora modifiche al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. A farlo ora è la Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) dopo che tale agevolazione era già stata modificata sia dalla Legge di bilancio 2017 sia dal Decreto Dignità. In particolare, i commi 70-72 dell'articolo unico modificano la misura del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, che viene in linea generale abbassata dal 50 al 25% dell’eccedenza agevolabile.

Resta ferma la misura del 50% solo con riferimento a specifiche spese (di cui al comma 6-bis), nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, e cioè: per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con startup e PMI innovative indipendenti.

Inoltre la nuova disciplina interviene anche su:

  • l’inclusione tra le spese ammissibili del costo dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi o degli impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale,
  • obbligo della certificazione contabile delle spese subordinando, già a partire dal periodo d’imposta 2018, l’utilizzo in compensazione del credito maturato all’avvenuta certificazione delle spese rilevanti agli effetti del meccanismo di calcolo del beneficio.
  • obbligo di predisporre una relazione tecnica illustrativa dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta.

Tutte queste modifiche comportano l’introduzione di un nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante. Il criterio non interferisce con la formazione del parametro storico (media del triennio 2012-2014), ma a partire dal periodo d’imposta 2019, tenuto conto dell’inclusione tra le voci rilevanti anche alle spese per i materiali, il parametro storico andrà conseguentemente ricalcolato aggiungendo i costi della specie sostenuti nel triennio 2012-2014.

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