Il prossimo 14 luglio scade il termine mensile per il versamento da parte dei datori di lavoro dell'accantonamento mensile per il prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7 anni per andare in pensione. Questo mese il termine è anticipato di un giorno perche il 15 cade di domenica.
La norma istituita dalla Legge 92-2012 ( Legge Fornero) e ampliata dalla Lege di stabilità 2017, prevede la possibilità di pensione anticipata volontaria nelle aziende con piu di 15 dipendenti con eccedenza di personale, attraverso versamenti aggiuntivi da parte dei datori di lavoro.
La stessa prestazione può essere utilizzata nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 (procedure di riduzione del personale).
E' necessario pero un accordo preventivo tra azienda e rappresentanze sindacali aziendali. Il lavoratore riceve un importo pari alla pensione (cd. ISOPENSIONE) e anche l'accredito dei contributi per il periodo mancante al pensionamento vero e proprio. Le risorse sono garantite dal datore di lavoro che presenta domanda all'inps impegnandosi a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria allegando, se non decide per un versamento complessivo, una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità .
Sono ammessi alla prestazione tutti i lavoratori dell'azienda su base volontaria, anche i dirigenti .
PROCEDURA DI RICHIESTA
1 - Il datore di lavoro presenta alla sua sede INPS, l’accordo sindacale che individua il numero degli esuberi del personale dipendente in possesso dei requisiti e riceve un apposito PIN per l’accesso alle procedure automatizzate presenti nel Cassetto previdenziale aziende per il servizio “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n, 92/2012)”.
2 - L’accordo viene validato dall’Istituto con riferimento ai soli lavoratori per i quali è stato verificato il possesso dei prescritti requisiti, in caso di esodo volontario.In caso, invece, di esodo derivante da accordo nell’ambito delle procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, l’accertamento della mancanza dei requisiti soggettivi in capo ad uno o più lavoratori coinvolti impedisce la validazione dell’accordo, salvo diverso accordo delle parti .
3- Presentazione del programma annuale di esodo: ai fini della stima degli oneri e dell’importo della fideiussione, il datore di lavoro deve confermare nella procedura automatizzata l’elenco dei lavoratori interessati (con ultima decorrenza di accesso all’esodo il 1° dicembre dello stesso anno).Nell’ipotesi di accordo pluriennale, l’operazione di conferma dovrà essere ripetuta ogni anno.
La prestazione è erogata al lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il pagamento è corrisposto per 13 mensilità ed è disposto - come per tutte le pensioni INPS il primo giorno bancabile di ciascun mese.L'erogazione dell'Isopensione non viene sospesa in caso di rioccupazione del lavoratore in quanto la legge non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda il cumulo della prestazione con eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo.
VERSAMENTO ALL'INPS
L'INPS precisa che la valuta massima di accredito della provvista mensile a favore della Sede INPS competente corrrisponde al penultimo giorno del mese precedente quello di erogazione delle prestazioni al lavoratore (ovvero al giorno precedente se il penultimo giorno è festivo o non bancabile).
Si evidenzia che la provvista deve risultare nella disponibilità dell’Istituto prima dell’invio dei flussi di pagamento del mese successivo, al massimo entro il giorno 19 del mese, altrimenti i relativi pagamenti vengono sospesi e non pagati.
L'INPS ha fornito tutti i dettagli sulla gestione di questo istituto nella circolare 119/2013 ; messaggi n.17768/2013 e n. 9607/2014