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DICHIARAZIONE D’INTENTO 2018: SANZIONI PREVISTE IN CASO DI ERRORI

2 minuti, Redazione , 28/03/2018

Dichiarazione d’intento 2018: sanzioni previste in caso di errori

Sanzioni previste per errori formali e errori sostanziali nelle dichiarazioni d’intento 2018

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La disciplina delle dichiarazioni d’intento negli ultimi anni ha subito diverse modifiche. In generale, in caso di errori, l’attuale impianto normativo prevede sanzioni per entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione:

  • il fornitore/prestatore che riceve la dichiarazione d’intento
  • l’esportatore abituale che la emette.

Di seguito, le principali sanzioni distinte a seconda che l’errore o omissione sia di tipo formale o sostanziale.

SANZIONI PER ERRORE FORMALE

  1. Se sulle fatture emesse nei confronti di un esportatore abituale non è riportato il numero ad essa attribuito dal cessionario e quello attribuito dal cedente, si applica la sanzione unica per irregolarità formali, da 250 a 2.000 euro.
  2. L'omessa numerazione e annotazione è sanzionabile da 516 a 2.582 euro.
  3. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 8.000 euro ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza.
  4. È punito con la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR 633/72, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate.

SANZIONI PER ERRORE SOSTANZIALE

  1. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione d'intento è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione d’intento sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa. Attenzione: Tale sanzione trova applicazione anche nel caso in cui il fornitore o prestatore emetta la fattura senza applicazione dell’IVA superando il plafond IVA riportato nella dichiarazione d’intento ricevuta dall’esportatore abituale. Pertanto, il cedente/prestatore è tenuto a monitorare costantemente l’importo del plafond del proprio cessionario/committente scalando volta per volta per l’importo delle fatture emesse in ragione della dichiarazione d’intento ricevuta.
  2. È punito con la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta ovvero ne beneficia oltre il limite consentito.

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