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BENEFICIO PRIMA CASA: LA CASSAZIONE INTERVIENE SULL’IMMOBILE DI LUSSO

2 minuti, Redazione , 19/03/2018

Beneficio prima casa: la Cassazione interviene sull’immobile di lusso

Con la veranda e lavatoio si decade dal beneficio prima casa se si superano i 240 mq: la sentenza della Cassazione

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Legittima la revoca delle agevolazioni fiscali “prima casa” quando l’immobile, considerando la superficie di veranda e lavatoio, supera i 240 mq. A ribadirlo la Suprema Corte con ordinanza n. 4592, pubblicata il 28 febbraio 2018.
La vicenda è quella di un contribuente che si è visto revocare dall’Agenzia delle Entrate di Roma, con avviso di liquidazione, le agevolazioni per l'acquisto della prima casa in quanto l'immobile compravenduto doveva essere considerato di lusso, avendo una superficie utile superiore a 240 mq.
Avverso l'avviso, il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che confermava la legittimità del recupero. Stesso verdetto in appello. Più in particolare, la CTRegionale confermava la gravata decisione, ritenendo che l'immobile, costituito da un appartamento "posto al sesto piano e da una terrazza posta al settimo piano", aveva complessivamente una superficie utile inferiore a mq 240.
Si ricorda che il bonus "prima casa" trova applicazione solo se ricorrono i sottoelencati requisiti oggettivi e soggettivi:

  • se l'immobile non ha caratteristiche di lusso, secondo i criteri indicati nel Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969;
  • se l'immobile è ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha (o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto) la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende. Nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, le agevolazioni fiscali si applicano se l'immobile è acquisito come "prima casa" sul territorio italiano;
  • se nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra "casa di abitazione" nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
  • se nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata, dallo stesso dichiarante o dal coniuge, con le agevolazioni "prima casa".

Ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale, il requisito dell" utilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di una abitazione; in tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, al fine di stabilire il carattere di lusso dell'immobile, ha ritenuto anche l'ambiente strettamente adibito a cantina, ovvero a soffitta, elemento da comprendere nel calcolo della superficie complessiva, da considerare come facente parte di "casa di lusso", allorquando, in concreto, esse siano strutturate in modo tale da essere abitabili, sì da perderne la tipica caratteristica.
Di qui l’accoglimento del ricorso e il rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

Per approfondire leggi la Circoalre del giorno Beneficio prima casa e immobile di lusso Cass.4592/2018 disponibile anche nell'abbonamento annuale a Commenti Giurisprudenza e lavoro

Segui gratuitamente il Dossier Agevolazioni prima casa 2018 

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