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SPLIT PAYMENT 2017: NOVITÀ NELL'ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA

1 minuto, Redazione , 20/11/2017

Split Payment 2017: novità nell'esigibilità dell'imposta

Esigibilità dell'imposta al momento di registrazione della fattura: i chiarimenti nella Circolare 27/e dell'Agenzia delle Entrate

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La Circolare 27/e 2017 dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sullo split payment. Com'è noto la nuova disciplina della scissione dei pagamenti prevista dalla manovra correttiva 2017  presenta, rispetto alla precedente disciplina, alcune novità sotto il profilo dell’esigibilità dell’imposta. In generale infatti, l'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi”.

Tuttavia il DL 50/2017 dispone che le pubbliche amministrazioni e società possono comunque optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima. La novità rispetto alla precedente disciplina è rappresentata dal riferimento alla registrazione della fattura.

Particolare attenzione merita il fatto che la scelta per l’esigibilità anticipata potrà essere fatta con riguardo a ciascuna fattura ricevuta/registrata

A tal fine, rileva il comportamento concludente del contribuente.

Nell’ipotesi di esigibilità anticipata, ai fini dell’imposta da versare all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti, non rileverà il pagamento del corrispettivo al fornitore, ma sarà possibile dare rilevanza, alternativamente

  • al momento della ricezione della fattura di acquisto
  • ovvero al momento della registrazione della medesima.

La registrazione dovrà avvenire ai sensi dell’art. 25, comma 1, del DPR n. 633 del 1972 “anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Si precisa che, in ogni caso, qualora, nelle more della registrazione, sia effettuato il pagamento del corrispettivo, l’esigibilità non potrà più essere riferita alla registrazione, e l’imposta sarà comunque dovuta con riferimento al momento del pagamento della fattura.
Si osserva, infine, che l’esigibilità dell’imposta, come sopra individuata, rileva anche ai fini della determinazione del versamento del c.d. acconto IVA.

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