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DOMANDE CIGO EVENTI NON EVITABILI: PRECISAZIONI

2 minuti, Redazione , 03/11/2017

Domande CIGO eventi non evitabili: precisazioni

Chiarimenti su termini e modalita di compilazione delle domande di CIGO "EONE" successive all'8.10.2016, nel messaggio INPS n. 4275 del 31.10.2017

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'INPS ha fornito  alcune precisazioni ,  nel messaggio n. 4275 2017, sulle modalità di compilazione  delle domande di CIGO "EONE"  e in particolare su quelle relative ad eventi  in settimane a cavallo di due mesi  o cumulative di piu mesi.
  
Si chiarisce innanzitutto che il d.lgs. n. 148/2015 aveva stabilito che: “………la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa”. La  disposizione si applica ai trattamenti  richiesti  a partire dal 24/09/2015 e prevede anche  che, se l’istanza viene  presentata oltre il termine, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana.  Nel computo  dei 15 giorni, si esclude  il giorno iniziale e,  se  la scadenza  cade in giorno festivo è prorogata  alla prima giornata seguente non festiva. 

Il d.lgs. n. 185/2016,  modificando la disciplina,  ha escluso dall'applicazione del termine di presentazione di 15 giorni  ”le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il  termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento”. Tale  disciplina trova applicazione solo per le domande presentate dall'8/10/2016, data di entrata in vigore deld.lgs. n. 185/2016.

Ciò premesso, l'istituto evidenzia due problemi:

  • spesso  le aziende che richiedono la  CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) omettono di indicare il giorno di inizio della sospensione dell’attività lavorativa,  se si verifica nell’ambito della settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo.
  • Inoltre nel caso di istanze di CIGO per eventi meteo che si verificano in mesi diversi, numerose aziende presentano un’unica domanda entro il termine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’ultimo evento meteo. Cio comporta che le domande vengano rigettate  perche le sospensioni vengono viste come un   un unico evento continuativo  con inizio nella  data in cui si è verificato il primo,  quindi fuori termine .

L'INPS raccomanda  quindi  i datori di lavoro o loro interminediari di :

  1. compilare sempre  il  campo “data inizio effettivo”  per individuare correttamente il mese in cui si è verificato l’evento, tramite il quale è dunque possibile stabilire correttamente il termine di scadenza.  In caso contrario la Struttura territoriale deve bloccare la domanda  per  richiedere all’azienda di fornire il dato mancante. 
  2. Presentare la domanda unica per eventi meteo verificatisi in mesi diversi,  entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo, per non incorrere in decadenza.  In alternativa l’azienda dovrà presentare domande distinte per  ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando le relative scadenze di legge".

Nel messaggio vengono anche forniti esempi esplicativi.

 

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