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DETRAZIONI PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

2 minuti, Redazione , 19/10/2017

Detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: le detrazioni tra i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

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Con la Risoluzione 127/2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle detrazioni per redditi assimilati a redditi di lavoro dipendente. Rispondendo ad un interpello, il documento di prassi chiarisce che in merito alla qualificazione reddituale dei compensi percepiti per il servizio di volontariato civile non sussistono i presupposti necessari per consentire di configurare il rapporto di impiego dei volontari come un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente.

Pertanto le somme percepite per il servizio di volontariato civile, ai sensi della normativa di settore, devono essere qualificate come redditi di collaborazione coordinata e continuativa ovvero redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Ne consegue che, in tale ipotesi, sui compensi erogati, il sostituto di imposta deve

  1. operare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto
  2. rilasciare la certificazione unica
  3. presentare la relativa dichiarazione (modello 770)
  4. applicare l'IRAP.

In base alla norma richiamata, le detrazioni devono essere calcolate in base al periodo di lavoro prestato nell'anno, ciò anche al fine di evitare che nell'anno successivo venga superato il numero massimo di 365 giorni per i quali è possibile fruire delle detrazioni. Si ricorda che tra i giorni, relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali si è già fruito in precedenza delle detrazioni e che, in ogni caso, non spettano detrazioni per un periodo superiore a 365 giorni per ogni anno d'imposta.
Tenuto conto, tuttavia, del particolare caso in esame, in cui le detrazioni spettano in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato, della durata complessiva di dodici mesi ricadenti in due periodi d'imposta, si può ritenere che, nel secondo anno, sia possibile calcolare le detrazioni tenendo conto anche del periodo dell'anno precedente per il quale il dipendente, avendo percepito solo parte della retribuzione maturata, non ha potuto beneficiarne.

Al fine del riconoscimento, nel periodo d'imposta 2016, delle detrazioni relative al mese di dicembre 2015, non fruite, il sostituto d'imposta deve indicare al punto 11 della sezione "Dati Fiscali" della CU 2017, relativa all'anno 2016, il codice 4 e, al punto 6 della medesima sezione dedicata al "Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni", giorni 337.
Il codice 4, infatti, deve essere utilizzato in tutte le ipotesi, come quella in esame, in cui non vi sia coincidenza tra il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni e la durata del rapporto di lavoro nell'anno. In ragione di quanto rappresentato, pertanto, sarà necessario richiedere al datore di lavoro il rilascio di una nuova CU nella quale dovrà essere indicato, al punto 6, giorni 337; il contribuente potrà, quindi, recuperare in sede di dichiarazione le detrazioni non riconosciutegli con la prima Certificazione Unica. 

Allegato

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 18.10.2017 n. 127

Tag: DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE

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