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LEGGE CONCORRENZA: TFR E FONDI PENSIONE

2 minuti, Redazione , 08/09/2017

Legge Concorrenza: Tfr e fondi pensione

il recente decreto su mercato e concorrenza ha introdotto novità in materia di fondi pensione: versamento del trattamento di fine rapporto (TFR), e anticipo per i disoccupati

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Il recente decreto su Mercato e Concorrenza  ha introdotto novità in materia di fondi pensione  . In particolare :

  • una riguarda il versamento del trattamento di fine rapporto (TFR),
  • l'altra riguarda l'anticipo delle prestazioni pensionistiche per chi è disoccupato da almeno due anni.

Più nel dettaglio :

Per quanto riguarda il conferimento del TFR al fondo pensione, il nuovo comma 2, dell'art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce che il  lavoratore  puo determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, mentre per quanto riguarda i lavoratori dipendenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali. E esplicitamente previsto che in mancanza di indicazioni sulla percentuale minima da destinare, il conferimento sarà del 100%.
Per quanto riguarda  invece l'anticipo della rendita  in caso di cessazione dell'attività lavorativa per piu di due anni , il D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce  per  le forme pensionistiche complementari  potranno essere richieste " fino a  cinque anni  prima del requisito normalmente fissato per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio ". Quindi le pensioni integrative potranno essere erogate,  su richiesta dell'aderente, "in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio". L'anticipo potrà anche raggiungere  i dieci anni se  previsto da statuti e i regolamenti .

Il decreto consente  il riscatto della posizione  e sulle somme  recuperate va applicata  una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 23%  "in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 dell' articolo. 

Infine al  comma 39  viene  prevista uan fase di consultazione per avviare  una riforma riforma delle forme pensionistiche complementari al fine di aumentarne l'efficienza, nonché di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, da convocarsi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, a cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale.

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