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SPESOMETRO 2017: ECCO CHI SONO I SOGGETTI ESONERATI

2 minuti, Redazione , 22/09/2017

Spesometro 2017: ecco chi sono i soggetti esonerati

Ecco quali sono i soggetti esonerati dalla presentazione dello spesometro 2017

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Continua l'odissea dello spesometro 2017. Il termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. "spesometro) è stato prorogato al 16 ottobre. Com'è noto, questo adempimento è stato introdotto dal decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2017 (D.L. 193/2016), che ha modificato il previgente obbligo di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (razionalizzando una serie di adempimenti comunicativi verso l’Agenzia delle entrate).
L’adempimento riguarda tutti i titolari di partita Iva, mentre ne sono invece esonerati i seguenti soggetti.

Soggetti con esonero totale

  • contribuenti in regime forfettario ed in regime dei minimi (per qualsiasi operazione, attiva o passiva, ivi inclusi gli acquisti in reverse charge);
  • produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 c. 6 Dpr 633/1972) situati nelle zone montane di cui all’art. 9 Dpr 601/73;
  • contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse/ricevute (art. 1 c. 3 D.Lgs. n. 127/2015) o dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 c. 1 D.Lgs. n. 127/2015)

Soggetti con esonero parziale

  • agricoltori esonerati (volume d’affari inferiore a € 7.000) ubicati in zone non montane. Devono trasmettere solo le (auto)fatture emesse dai propri clienti i quali hanno l’obbligo di consegnarne una copia all’agricoltore;
  • soggetti in regime di Legge n. 398/91 (es. associazioni sportive dilettantistiche). Devono trasmettere solo le fatture emesse rientranti nell’attività commerciale;
  • dettaglianti che hanno esercitato solo l’opzione per la trasmissione elettronica dei dati dei corrispettivi (non delle fatture) hanno l’obbligo dello spesometro.

Attenzione: i contribuenti che hanno:

  • inviato le fatture emesse,
  • ricevuto le fatture d'acquisto,

elettronicamente tramite il Sistema d'interscambio, non sono obbligati ad includere i dati di dette fatture nello spesometro. Tuttavia, possono includere nello spesometro i dati di tutte le fatture (anche quelle transitate tramite SdI).

Si riporta il testo del comunicato stampa con cui l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'esonero per i dati comunicati dal sistema tessera sanitaria:

 "Nella comunicazione dei dati delle fatture in scadenza il prossimo 28 settembre è possibile non inserire i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 3 comma 3 del D.lgs. n. 175/2014). L’Agenzia delle Entrate, comunque, accoglierà ed eviterà duplicazione delle informazioni anche se le comunicazioni dovessero ricomprendere i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria. L’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture della società/impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa rispettando i termini normativamente previsti per l’adempimento, ma con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Resta ferma la possibilità per gli stessi curatori e commissari di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, di cui sono entrati in possesso ai fini dell’assolvimento del propri incarichi."

Potrebbe interessarti la Circolare del giorno Nuovo spesometro 2017 prorogato al 28 settembre. Abbonati alla Circolare del giorno, 300 approfondimenti all'anno sui temi fiscali e gli adempimenti del momento 

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