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SCHEDA CARBURANTE 2017: IMPRESCINDIBILE LA COMPILAZIONE IN TUTTE LE PARTI

2 minuti, Redazione , 25/07/2017

Scheda carburante 2017: imprescindibile la compilazione in tutte le parti

Compilazione in tutte le sue parti: è il requisito imprescindibile della scheda carburante. A ribadirlo è la Cassazione

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Per la deducibilità dei costi carburante è necessaria

  • l’apposizione della firma sulla scheda da parte del gestore dell’impianto di distribuzione carburanti
  • l’indicazione del numero dei chilometri percorsi.

La Corte di Cassazione con la sentenza del 7 luglio 2017 n. 16809 ha ribadito che tali adempimenti non ammettono equipollenti né possono essere sostituiti dalla mera contabilizzazione delle operazioni nelle scritture dell’impresa. 

Il contenzioso riguardava un avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle Entrate contestava costi non inerenti relativi a spese per acquisto carburante, documentate mediante schede irregolari, poiché prive della firma di convalida della fornitura da parte del gestore della stazione di servizio, nonché dell’annotazione, per ciascun veicolo rifornito, dei chilometri rilevabili a fine mese o trimestre.
Avverso tale avviso, la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari, che lo respingeva con riguardo all’indeducibilità dei costi relativi al carburante; accoglieva nel resto. La società proponeva appello principale e l’Agenzia delle Entrate si costituiva, proponendo appello incidentale, con riferimento alla parte di sentenza a sé sfavorevole. La Commissione tributaria regionale accoglieva totalmente il ricorso della contribuente, dichiarando deducibili anche i costi relativi al carburante; rigettava, invece, l’appello incidentale proposto dall’Agenzia. In relazione alla deducibilità dei costi carburante, l’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione, affidando la censura del pronunciamento di secondo grado alla violazione e falsa applicazione degli articoli 19 e 22 del Dpr 633/1972, in combinato disposto con l’articolo 2 della legge 31/1977 e gli articoli 1, 3 e 4, Dpr 444/1997, in relazione all’articolo 360 cpc, comma 1, n. 3.

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha ribaltato il verdetto di merito, confermando la necessaria apposizione della firma sulla scheda da parte del gestore dell’impianto di distribuzione carburanti e l’indicazione del numero dei chilometri percorsi per la deducibilità dei costi carburante.
La Corte, richiamando il dettato del regolamento approvato con Dpr 444/1997, ha precisato come lo stesso regolamento, in riferimento alle modalità di documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione, prescriva l’istituzione di apposite schede carburante conformi al modello allegato al regolamento (articolo 1), le quali devono contenere tutti i dati indicati nell’articolo 2, devono recare la firma di convalida dell’addetto al distributore apposta all’atto di ogni rifornimento (articolo 3), devono contenere l’annotazione del numero dei chilometri percorsi dal veicolo alla fine del mese o del trimestre (articolo 4).

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Commenti

Ceccotti Maria - 26/07/2017

Eramo rimasti che erano sufficenti pagamenti effettuati e documentati a mezzo carte di credito. Ricordo male o ho male interpretato quelle indicazioni ?

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