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APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: NON C'È LIMITE DI ETÀ

1 minuto, Redazione , 03/07/2017

Apprendistato professionalizzante: non c'è limite di età

Ecco le agevolazioni contributive previste dal contratto di apprendistato, senza limite di età , per lavoratori in mobilità o percettori di indennità di disoccupazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo un periodo di lungo silenzio l’INPS ha illustrato le modalità applicative   della norma sull'apprendistato professionalizzante con il messaggio n. 2243 il 31/5/2017. Si tratta della possibilità di assumere con contratto di apprendistato in deroga al requisito anagrafico ordinariamente previsto , per i  percettori di mobilità o di un trattamento di disoccupazione; Lo scopo primario della norma è quello di favorire la qualificazione o la riqualificazione professionale di soggetti che hanno perso involontariamente il posto di lavoro . In questo senso  il contratto si definisce "professionalizzante".

Alla luce del comma 4 dell’articolo 47 del nuovo T.U. sull’apprendistato, possono  dunque essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, senza  i consueti limiti di età di 29 anni , anche  i lavoratori destinatari delle seguente forme di trattamenti di disoccupazione:

a) nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);
b) assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniASpi);
c) indennità speciale di disoccupazione edile;
d) indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

L’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro  per tutta la durata del periodo di formazione (massimo tre anni, elevabile a cinque per il settore artigiano edile e non)  è ridotta ed è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, oltre al versamento di un’aliquota in misura pari all’1,31% per la NASpI e un’aliquota dello 0,30% destinata alla formazione, portando  complessivamente il contributo dovuto all’11,61% (10% + 1,61%) .

Ad esso si aggiunge l’aliquota a carico del dipendente  per cui si arriva a una contribuzione complessiva del 17,45%.

Ulteriore riduzione per le imprese che occupano fino a 9 dipendenti:

  •  per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto,  si applica la riduzione nella misura di 8,5 punti percentuali  (aliquota applicabile dell’1.5%) 
  • di 7 punti percentuali (aliquota applicabile del 3%) per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto.

In attesa della annunciata predisposizione di una piattaforma telematica, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare all'INPS la stipula di questi contratti con una comunicazione attraverso il Cassetto previdenziale. 

Vedi anche Agevolazioni assunzioni 2017

Per approfondire ti puo interessare  la Guida sulle agevolazioni per le assunzioni 2017  (PDF 16 pagine)

Tag: LEGGE DI BILANCIO 2026 LEGGE DI BILANCIO 2026 LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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