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LAVORATORI: REGIMI AGEVOLATI PER CHI TRASFERISCE LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA

3 minuti, Redazione , 24/05/2017

Lavoratori: regimi agevolati per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia

Lavoratori impatriati, controesodati e regime opzionale per i nuovi residenti nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate

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Regimi agevolativi per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel nostro Paese nella Circolare 17/e di ieri.  Nel documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate vengono sottolineate le caratteristiche e i meccanismi degli incentivi attualmente in vigore per “attrarre capitale umano”: dai cosiddetti “impatriati”, ovvero lavoratori dipendenti o autonomi, manager, lavoratori ad alta specializzazione e laureati, agli high net worth individual, neo residenti ad alta capacità contributiva, passando per docenti e ricercatori e lavoratori “contro-esodati”. In particolare:

  • per i lavoratori impatriati: ossia coloro che, in possesso di specifici requisiti, trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgervi un’attività lavorativa già dal 2016 è previsto un regime di imponibilità ridotta dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia. Dallo scorso 1° gennaio, grazie alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2017, l'imponibilità è passata dal 70% al 50% e si è estesa anche ai redditi di lavoro autonomo. Nel documento è stato chiarito che il regime  è consentito anche ai manager in posizione di distacco e a chi trasferisce la residenza in Italia prima ancora di iniziare l’attività.
  • incentivi per i ricercatori e i docenti : i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini Irap. L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi di imposta successivi, sempreché permanga la residenza fiscale in Italia. Per accedere al beneficio i docenti e i ricercatori devono essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato, non essere stati occasionalmente residenti all’estero, aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi presso centri di ricerca pubblici o privati o università, svolgere attività di docenza e ricerca in Italia e, infine, acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
  • per i lavoratori “controesodati”: ossia coloro che sono stati residenti in Italia e che, dopo essersi trasferiti all’estero, vi hanno fatto ritorno entro il 31.12.2015. Costoro possono fruire di incentivi fiscali sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa avviate in Italia richiedendo la tassazione dei redditi, prodotti in Italia, su una base imponibile del 70 % per il 2016 e del 50 % per gli anni 2017-2020. Tra i requisiti per essere inclusi nella norma agevolativa, vi è la condizione di essere già stati residenti per almeno 24 mesi continuativi in Italia, la cittadinanza in uno dei paesi dell’Unione Europea, il possesso del titolo di laurea, l’iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente e il trasferimento del proprio domicilio e della propria residenza entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.
  • regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti: il nuovo regime fiscale, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 è volto a incentivare il trasferimento della residenza nel nostro Paese di soggetti ad elevata capacità contributiva. Si tratta di una misura che consente alle persone fisiche che intendono spostare la loro residenza fiscale in Italia di beneficiare di un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, stabilita forfettariamente nella misura di 100 mila euro per ciascun periodo d’imposta in cui resta valevole l’opzione. Il regime può essere esteso anche a favore di uno o più familiari, i quali sono tenuti a versare un’imposta sostitutiva pari a 25.000 euro. Per fruire del regime agevolato è necessario, oltre all’effettivo trasferimento in Italia, che la persona fisica non sia stata fiscalmente residente nel territorio dello Stato per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti all’inizio di validità dell’opzione. L’accesso al nuovo regime si realizza tramite opzione direttamente nella dichiarazione dei redditi, da presentare entro i termini ordinari.

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Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 REDDITI LAVORATORI AUTONOMI REDDITI LAVORATORI AUTONOMI

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