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AUTOTRASPORTATORI: PER LE INFRAZIONI IMPRESA NON SEMPRE RESPONSABILE

1 minuto, Redazione , 19/05/2017

Autotrasportatori: per le infrazioni impresa non sempre responsabile

Circolare del Ministero dell'interno: l'impresa di autotrasporti è corresponsabile con il conducente in caso di infrazioni se non prova l'adeguata formazione e controllo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Ministero dell’interno, con circolare n. 300/A/2438/17/111/20/3 del 24 marzo 2017, ha chiarito alcuni aspetti relativi alla valutazione,  durante un accertamento stradale , della formazione effettuata dall'azienda di autotrasporto  ai propri conducenti,   sull' utilizzo  dei  tachigrafi,  e del controllo sulle loro attività e dei tempi di riposo durante la prestazione di lavoro, ai fini della condivisione della responsabilità per le infrazioni commesse .

La circolare ricorda infatti  che per le infrazioni ai Regolamenti comunitari 561/2006 e 165/2014 da parte degli autotrasportatori,  l’impresa di trasporto ha una responsabilità oggettiva, che  ricorre in caso di inefficiente organizzazione  o per non aver fornito adeguate istruzioni e avere omesso i controlli periodici sull'attività dei propri autisti,  in particolare sui tempi di guida e sul uso corretto del tachigrafo.

 Nel caso però  l’impresa  possa provare di avere  correttamente adempiuto agli oneri di formazione e controllo e abbia organizzato l’attività dei conducenti in modo da rispettare le disposizioni  di legge , la responsabilità dell’impresa per le infrazioni commesse dai propri autisti può essere del tutto esclusa.

 Quindi , in caso di infrazioni definite come minori , non puo essere contestato all’impresa l’articolo 174, comma 14, Codice della strada, qualora venga data prova, nell’immediatezza del controllo e comunque prima della redazione del verbale, dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo.

In tutti gli altri casi, invece, il personale dovrà procedere alla contestazione, rimettendo però la valutazione sulla  responsabilità dell’impresa al Prefetto o al giudice di pace in sede di ricorso.

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