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SPLIT PAYMENT: ASSONIME CHIEDE UN ELENCO UFFICIALE DEI DESTINATARI DELLE FATTURE

3 minuti, Redazione , 09/05/2017

Split payment: Assonime chiede un elenco ufficiale dei destinatari delle fatture

Necessario un elenco ufficiale dei nuovi destinatari delle fatture con split payment; queste e altre osservazioni presentate da Assonime sulla Manovra correttiva 2017

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L'ampliamento dei soggetti che rientreranno nell'ambito operativo dello split payment, previsto dal DL 50/2017, a partire dalle fatture emesse dal 1° luglio prossimo, impone non indifferenti oneri di adeguamento dei sistemi contabili, ma non essendo allo stato attuale chiaramente identificabili i soggetti interessati non è neanche semplice procedere a questo adeguamento entro la scadenza prevista, secondo Assonime è pertanto necessario che l’Amministrazione finanziaria pubblichi un elenco ufficiale di tali soggetti e che l’entrata in vigore di tale misura sia differita di almeno tre mesi e comunque non prima di tre mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale di attuazione.

Queste alcune delle osservazioni (che qui alleghiamo) che il Direttore Generale di Assonime ha inviato, il 4 maggio, alla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati e per conoscenza al Capo Gabinetto del Ministero delle Finanze, sulla Manovra correttiva 2017 (DL 50/2017), in particolare evidenziando le più rilevanti problematiche concernenti le disposizioni relative all'ampliamento dell'ambito applicativo dello split payment e quelle che hanno ridotto il termine per operare la detrazione dell'IVA.

Lo split payment, introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2015, dall’art. 1 della legge di Stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) attualmente riguarda, sotto il profilo soggettivo, un numero ristretto di enti pubblici e, per converso, un limitato numero di soggetti IVA fornitori degli stessi.

La lettera a) dell’art. 1 della Manovra correttiva prevede, invece, che lo split payment si applichi alle operazioni effettuate nei confronti di tutti gli enti e soggetti pubblici inclusi nel Conto economico consolidato della Pubblica amministrazione, di cui all’art.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità pubblica), elaborato dall’ISTAT. Si allarga così in maniera esponenziale il numero dei soggetti “pubblici” nei confronti dei quali un altrettanto esponenziale numero di imprese fornitrici di beni o servizi devono applicare l’IVA con il sistema della scissione dei pagamenti.

I soggetti pubblici che saranno coinvolti dalla nuova norma sono quelli compresi nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni che attualmente comprende oltre 22.000 soggetti.
Viene previsto poi un ulteriore allargamento della platea dei soggetti coinvolti nel sistema dello split payment, comprendendovi anche soggetti non facenti parte della Pubblica Amministrazione, ma aventi comunque, al pari di questa, una “elevata affidabilità fiscale” e, in particolare:

a) le società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
b) le società controllate direttamente dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni e dalle unioni di comuni;
c) le società controllate, direttamente o indirettamente, dalle società indicate nelle lettere a) e b);
d) le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana (con un decreto ministeriale può essere individuato anche un indice diverso).

Nelle sue osservazioni Assonime aggiunge poi che non è chiaro cosa accade quando un soggetto entra o esce dal novero dei soggetti compresi nel perimetro della scissione dei pagamenti. Sarebbe auspicabile che tali entrate e uscite siano rilevate in un elenco ufficiale e che la permanenza nell’elenco abbia carattere di stabilità.

Tuttavia, quale che sarà il sistema che verrà adottato con il decreto ministeriale, le imprese dovranno frequentemente monitorare la natura dei loro clienti, oltre che, ovviamente, la propria, per verificare se, nella veste di committenti, possono ricevere fatture con rivalsa dell’IVA o se devono essi stessi provvedere a versare l’IVA all’Erario, non addebitata dal fornitore e, al contempo, se in veste di fornitore emettere fattura senza IVA. Per l’operatività delle imprese, questo sistema appare quanto mai gravoso, determinando un aumento rilevante dei costi amministrativi che appare in contrasto con il principio basilare dell’IVA secondo cui il sistema del tributo dovrebbe contenere quanto più possibile i costi relativi alla sua applicazione.

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Allegato

Osservazioni Assonime DL 50/2017 del 04.05.2017

Tag: SPLIT PAYMENT IVA 2022 SPLIT PAYMENT IVA 2022

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