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DICHIARAZIONE D’INTENTO: IL PROVVEDIMENTO CHE APPROVA UN NUOVO MODELLO

1 minuto, Redazione , 05/12/2016

Dichiarazione d’intento: il Provvedimento che approva un nuovo modello

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate approva un nuovo modello per le dichiarazioni d'intento per acquistare/importare beni e servizi senza applicare l’Iva.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il Provvedimento n.0213221 del 02 dicembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per le dichiarazioni d'intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva. Il nuovo modello sarà utilizzato per le lettere d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. 

In particolare nel Provvedimento sono approvati:

  • il modello, con le relative istruzioni, per la dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, annesso al presente provvedimento. Il modello è composto dal frontespizio, che contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati anagrafici del soggetto richiedente e dell’eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione, la dichiarazione d’intento, i dati del destinatario della dichiarazione e la firma del richiedente, e dal quadro A che contiene i dati relativi al plafond e l’impegno alla trasmissione telematica
  • le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

La dichiarazione d'intento deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica

  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline,
  • tramite i soggetti incaricati .

I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione inviata nonché copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che costituisce prova dell’avvenuta presentazione. 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è resa disponibile, al cedente e al prestatore, la funzione a libero accesso per consentire il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento.

Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provvedimento del 12 dicembre 2014 e modificato con provvedimento dell’11 febbraio 2015. Le modifiche non comportano alcuna variazione alla possibilità per gli esportatori abituali di effettuare operazioni di acquisto senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, consentendo tuttavia un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio delle operazioni in commento, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale regime agevolativo.

Leggi anche: Come cambia la dichiarazione di intento dal 1 marzo 2017

Dichiarazione d’intento esportatori abituali: regole per utilizzo del modello

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Commenti

Sandro Ferrara - 19/04/2017

Il cliente ha presentato una dichiarazione con 1000 eur e la seconda con 500 eur. Fatturando il cliente, sono arrivato ad erodere il plafond della prima dichiarazione per 950 eur Sto per emettere una fattura con importo 100 eur, cosa succede ? Espongo in fattura che ho utilizzato dichiarazione 1 e dichiarazione 2, chiudendo il plafond della prima con 50 eur ed erodendo il plafond della seconda per 50 eur, oppure devo lavorare solo con la seconda dichiarazione, erodendo 100 eur, lasciando 50 eur di plafond sulla prima ? Il plafond residuo della prima è perso oppure devo utilizzarlo appena emetto fatture di importo inferiore ? Grazie

Simon - 05/12/2016

La novità sta nel campo 2 "operazioni fino a concorrenza di euro ...." E' una complicazione allucinante. Già in fase di preparazione delle dichiarazioni da inviare occorre fare una previsione indicando, per ciascun fornitore, un importo la cui somma di tutti i fornitori a logica non dovrà superare il plafond disponibile anno precedente. Occorrerà poi tenerla monitorata per singolo fornitore. Andrà perso del plafond in quanto eccessi di uno non potranno più essere compensati con minori importi di altri. Inoltre prima di fare fattura ad un cliente dovresti controllare anche il suo di plafond per evitare di dover poi rifare la fattura. Se rimane tempo poi dovremmo fare anche il nostro di lavoro ...

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