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LEGGE DI BILANCIO 2017: MODIFICA ALL'AGEVOLAZIONE ACE PER SOGGETTI IRPEF

2 minuti, Redazione , 06/12/2016

Legge di bilancio 2017: modifica all'agevolazione ACE per soggetti IRPEF

Modificate dalla stabilità 2017 le regole per il calcolo dell'agevolazione ACE per i soggetti IRPEF, che seguiranno le regole di deducibilità ACE previste per i soggetti IRES.

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Il disegno di Legge della stabilità 2017, approvato recentemente alla Camera e probabilmente approvato a breve anche al Senato, modifica le regole per il calcolo dell'agevolazione ACE (Aiuto alla crescita economica) per i soggetti IRPEF estendendo agli imprenditori individuali e alle società di persone le stesse regole previste per le società di capitali. 

In base alla disciplina attuale, la deducibilità dell'ACE veniva applicata in modo diverso per le società di capitali e per le società di persone e gli imprenditori autonomi. In particolare:

  • le società di capitali: l'entità agevolabile era calcolata in modo incrementale premiando gli incrementi del capitale proprio
  • le società di persone in contabilità ordinaria e le imprese indiviuali: come entità agevolabile si utilizza il patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio, incluso l’utile e al netto dei prelevamenti in conto utili.

In base alla disciplina prevista dalla Legge di Stabilità 2017, sia per i soggetti IRPEF che i soggetti IRES a partire dal periodo d’imposta 2016, «rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010». In particolare, per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria che nel 2016 applicheranno il nuovo criterio è riconosciuta ai fini dell’ACE “di partenza” la differenza tra

  • il patrimonio netto al 31.12.2015
  • il patrimonio netto al 31.12.2010.

Ovviamente, se i soggetti interessati sono stati in regime di contabilità semplificata in anni successivi al 2010, la differenza andrà calcolata tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto dell’esercizio in cui è avvenuto il passaggio al regime di contabilità ordinaria.  Pertanto, non è necessario che le imprese individuali e le società di persone ricostruiscano in modo analitico tutte le movimentazioni del patrimonio netto dal 1° gennaio 2011, in quanto la base Ace del 2016 va computata sommando alla differenza tra il patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2010 gli incrementi eventualmente registrati nel 2016, determinati con le regole previste per le società di capitali.

Inoltre il disegno di legge modifica l’aliquota da applicare alla variazione in aumento del capitale netto per la valutazione del rendimento nozionale, così da tener conto del corrente andamento dei tassi.  Tale aliquota viene stabilita normativamente:

  • nella misura del 2,7 % a partire dal primo periodo d’imposta successivo al periodo transitorio (periodo d’imposta in corso al 31.12.2018)
  • al 2,3 % per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2017

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