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STABILITÀ 2017: LA DETRAZIONE PER LE SPESE SCOLASTICHE SALE A 640 EURO

1 minuto, Redazione , 09/12/2016

Stabilità 2017: la detrazione per le spese scolastiche sale a 640 euro

Nella Legge di Bilancio 2017 è alzato a 640 euro l'importo su cui calcolare la detrazione per le spese scolastiche nel 2016

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Legge di Bilancio 2017, definitivamente approvata il 7 dicembre dal Senato, e ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta, aumenta l'importo delle spese scolastiche detraibili nella dichiarazione dei redditi. In particolare, nei prossimi 3 anni la detrazione al 19% sulle spese per la frequenza scolastica arriveranno fino a 152 euro per alunno.

Si prevede per le famiglie un aumento della spesa detraibile in riferimento alle rette di frequenza di scuole paritarie di ogni ordine, che passano da 400 euro a

  • 640 euro per l’anno 2016,
  • 750 euro per l’anno 2017 
  • 800 euro a partire dall’anno 2018.

In base ai dati del MIUR gli alunni che nell'anno scolastico 2013/14 hanno frequentato una scuola paritaria sono circa 994 mila. Si stima quindi in 319 milioni di euro la perdita di gettito IRPEF di competenza annua a partire dal 2016.

Le spese detraibili

Le spese detraibili sono quelle relative alle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. In particolare, sono detraibili le spese sostenute per: 

  • le tasse,
  • i contributi obbligatori o volontari,
  • le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici e finalizzati alla frequenza scolastica. 

In base a quanto chiarito nella Risoluzione del 05.08.2016 tra le spese per la frequenza rientrano la tassa di iscrizione o frequenza e la spesa per la mensa scolastica, anche quando il servizio è reso dal Comune o da altri soggetti, compresa l’assistenza al pasto e il pre e post scuola. È escluso, invece, lo scuolabus, così come l’acquisto di cancelleria e testi per la scuola secondaria.

Segui tutte le novità nel dossier gratuito dedicato alla Legge di Stabilità 2017.
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