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MODIFICHE AI DEPOSITI IVA NEL DECRETO FISCALE 193

1 minuto, Redazione , 11/11/2016

Modifiche ai depositi IVA nel decreto fiscale 193

Nel decreto fiscale collegato alla stabilità 2017 sono ampliati i casi di introduzione nel deposito IVA senza pagamento d'imposta e sono modificate i modi di assolvimento della stessa

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Il Decreto Legge 193/2016, collegato alla Legge di Stabilità 2017, nell'articolo 4 disciplina i depositi IVA.

In particolare viene modificato l'articolo 50-bis del dl 331/1993 in materia di armonizzazione delle disposizioni IVA:

  • ampliando i casi di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta
  • modificando le modalità di assolvimento dell'IVA all'atto dell'estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria.

Viene quindi modificato il comma 4 dell'articolo 50-bis eliminando le distinzioni attualmente previste in relazione alle operazioni che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta e ai soggetti che possono effettuare tali operazioni. Grazie a queste modifiche scatta la detassazione di tutte le operazioni di introduzione dei beni nei depositi IVA, comprese quelle effettuate da cedenti nazionali.

Con riferimento ai beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, la nuova formulazione del successivo comma 6, che riguarda anche i beni introdotti in virtù di una cessione realizzata da cedenti nazionali, dispone che l'imposta dovuta all'atto della loro estrazione dal deposito IVA, ai fini dell'utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato, sia assolta mediante versamento diretto, senza possibilità di compensazione. Quindi il passaggio di beni di provenienza extracomunitaria in un deposito IVA non comporta più una modalità di assolvimento dell'imposta sostanzialmente differente rispetto a quella prevista per i beni oggetto di importazione senza l'introduzione in un deposito IVA, nel rispetto della reale finalità del regime sospensivo accordato a tale istituto.

Il soggetto responsabile dell'imposta dovuta all'atto dell'estrazione dal deposito IVA di un bene di provenienza extracomunitaria è individuato nel gestore del deposito – soggetto che in virtù delle procedure autorizzatorie attualmente previste presenta caratteri di affidabilità – il quale dovrà effettuare il relativo versamento in nome e per conto del soggetto estrattore che recupererà l'imposta con le ordinarie modalità legate all'esercizio del diritto alla detrazione. Previsti anche specifici obblighi di comunicazione da parte del gestore del deposito al momento dell'estrazione.

Viene previsto, infine, che la violazione da parte del gestore del deposito IVA degli obblighi di versamento e comunicazione sia valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione.

Attenzione: queste nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° aprile 2017.

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