×
HOME

/

LAVORO

/

ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI

/

DIS COLL: LA TRASFORMAZIONE DELLA NASPI NON VALE

1 minuto, Redazione , 11/07/2016

DIS COLL: la trasformazione della Naspi non vale

In un messaggio sulle indennità di disoccupazione l' INPS chiarisce che le domande per DIS COLL possono essere trasformate in domande di NASPI ma non viceversa

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’INPS, con Messaggio 30 giugno 2016, n. 2884, fornisce chiarimenti sulla consistente casistica di domande di indennità di disoccupazione NASpI erroneamente presentate in luogo di domande di indennità DIS COLL, e viceversa. Sul punto, l’Inps, chiarisce che per gli  eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016, è possibile la sola trasformazione delle domande di DIS COLL,in caso di presentazione erronea ,   in domande di indennità NASpI.

Nell’ipotesi contraria , cioe se si è presentata richiesta di  NASpI  in luogo di domanda di DIS COLL la suddetta trasformazione non è consentita, iai sensi dell’art.1, comma 310, della legge n.208 del 2015 "...La DIS-COLL è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017". La citata norma chiarisce anche che la DIS COLL è riconosciuta dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, e che nell’ipotesi di insufficienza delle risorse - l’Istituto non  può prendere in considerazione ulteriori domande. Pertanto la trasformazione delle domande di NASpI in domande di DIS COLL 2016 determinerebbe un’alterazione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, con possibile pregiudizio del diritto di altri assicurati che abbiano correttamente presentato una domanda di DIS COLL. 

Tag: ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI · 12/02/2026 CIGS aree di crisi industriale complessa 2026: stop al riparto

Le istruzioni ministeriali sulla nuova gestione accentrata delle risorse dopo la legge di bilancio 2026: domande entro 30 giorni dall’accordo e accoglimento in ordine crolologico

CIGS aree di crisi industriale complessa 2026: stop al riparto

Le istruzioni ministeriali sulla nuova gestione accentrata delle risorse dopo la legge di bilancio 2026: domande entro 30 giorni dall’accordo e accoglimento in ordine crolologico

Assegno di maternità:  cos'è, qual è l'importo 2026?

Importo e soglia ISEE rivalutati per il 2026 dell'assegno di maternità di base Come funziona. Come fare domanda. Casi particolari.

Importi NASpI, CIG, AIS e altre prestazioni INPS 2026

Aggiornati i massimali delle principali prestazioni di sostegno al reddito CIG , AIS, NASpI, DIS-COLL, disoccupazione agricola, IDIS, ISCRO, LSU Circolare INPS 4 2026

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2026 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.