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FONDO EST:ASSISTENZA INTEGRATIVA NEL CCNL ATTIVITÀ SPORTIVE

1 minuto, Redazione , 30/06/2016

Fondo Est:assistenza integrativa nel CCNL attività sportive

Parte il 1 luglio l'assistenza sanitaria integrativa con il Fondo EST del terziario, prevista dal CCNL per i dipendenti impianti e attività sportive

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Il 22 dicembre 2015 è stato sottoscritto il CCNL degli impianti e delle attività sportive profit e no profit, il quale prevede , a far data dal 1° luglio 2016, una forma di assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori  e, a tal fine, di far richiesta di aderire al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo EST) a parità di contribuzione.Pertanto, a decorrere dalla suddetta data, saranno iscritti al Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 61 del presente contratto.

La contribuzione al Fondo è stabilita, per ciascun iscritto, in 10 euro mensili a carico del datore di lavoro, e 2 euro a carico del lavoratore.I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 117.Qualora prevista, é inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico delle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.

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EMILY - 03/08/2016

L'Art. 13 del CCnl recita "Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l’azienda che ometta il versamento delle quote al Fondo Est è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto... ". Ciò vorrebbe significare che se si decide di non aderire al fondo ma di corrispondere i 16 euro in busta paga come e.d.r., non vale la data di decorrenza del 1° luglio (di adesione al Fondo Est) ma il mese successivo alla sottoscrizione del CCNL? Quindi bisognerebbe corrispondere un e.d.r. anche per i mese arretrati da gennaio a giugno?

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