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IMU: ESONERO PER I TERRENI INCOLTI E GLI ORTI SE MONTANI

Imu: esonero per i terreni incolti e gli orti se montani

Niente prelievo IMU sui terreni incolti e gli orti in montagna, mentre in pianura il beneficio spetta solo se i proprietari sono coltivatori diretti e Iap

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In una risposta fornita dal viceministro dell’Economia, Enrico Zanetti, nel corso di un question time in commissione Finanze alla Camera, è stato precisato che i terreni incolti e gli orti rientrano nel novero dei «terreni agricoli», e quindi seguono le stesse regole dell’esenzione Imu, riscritte di recente dall’ultima legge di Stabilità. Pertanto, sugli orti ed i terreni incolti dei Comuni montani non si applica l'IMU, mentre sugli orti ed i terreni incolti in pianura si continua a pagare l'IMU se i proprietari non hanno la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.

Tag: AGRICOLTURA E PESCA 2023 AGRICOLTURA E PESCA 2023 NUOVA IMU 2022 NUOVA IMU 2022

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Miky - 06/05/2016

Io vorrei sapere perchè, alcuni anni fa, hanno costretto le società di capitali che svolgevano esclusivamente attività agricola, ad aggiungere alla denominazione le parole "società agricola" per essere riconosciute operanti in agricoltura. Poi, queste società vengono penalizzate e portate "fuori mercato" da una tassazione iniqua e vessatoria che le discrimina dagli altri operatori agricoli. Questa scelta, sicuramete fomentata dalle lobbies degli agricoltori, non rende giustizia a chi, comunque, opera in agricoltura e produce reddito agricolo.

Ferruccio - 06/05/2016

Mi pare che questa informazione sia incompleta e possa trarre in inganno infatti, secondo quanto da voi pubblicato il 30-03-2016, manca la citazione, per l'esenzione IMU, relativa ai terreni ricadenti nelle aree montane e di collina secondo i criteri della Circolare Ministeriale n.9 del 1993. Vi riporto quanto da voi pubblicato nella data sopraccitata: -Esenzione IMU sui terreni agricoli Modificando la normativa prevista per il 2015, dal 2016 per determinare i criteri dell’esenzione IMU per i terreni agricoli bisogna seguire la circolare ministeriale 9/1993. In particolare sono esenti i terreni agricoli: -Ricadenti nelle aree montane e di collina secondo i criteri della Circolare Ministeriale n.9 del 1993; -Sono posseduti da coltivatori diretti del fondo (CD) e Imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dall’ubicazione del terreno; -Sono immutabilmente destinati all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. -Sono ubicati nelle isole minori (Isole Tremiti, Pantelleria, Isole Pelagie, Isole Egadi, Isole Eolie, Isole Suscitane, Isole del Nord di Sardegna, Isole Partenopee, Isole Ponziane, Isole Toscane, Isole del Mar Ligure, Isola del Lago d’Iseo).

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