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SPESE DI RAPPRESENTANZA, NUOVE REGOLE DAL 2016

Spese di rappresentanza, nuove regole dal 2016

Il Decreto internazionalizzazione modifica i criteri di deducibilità delle spese di rappresentanza dal periodo d'imposta 2016

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La deducibilità delle spese di rappresentanza è regolata dall'art. 108 comma 2 del TUIR, secondo cui tali spese sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, se rispondono ai requisiti di congruità ed inerenza, fissati dal DM19.11.2008. Recentemente, il D.Lgs. n. 147/2015, cioè il c.d. Decreto Internazionalizzazione, all'art. 9, ha apportato alcune modifiche ai criteri di deducibilità delle spese di rappresentanza. Il D.lgs. è entrato in vigore il 7 ottobre 2015 e le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, le nuove regole hanno effetto a partire dal 2016. In particolare, è stato eliminato il riferimento al principio di congruità. Il limite delle spese deducibili viene ora regolato direttamente nella norma, senza più fare riferimento al DM 19.11.2008. E' eliminato anche il riferimento al volume di ricavi dell’attività internazionale dell’impresa. Le misure di deducibilità, prima previste con DM 19.11.2008, sono state inserite direttamente nella norma (art. 108 comma 2 del TUIR) e hanno subito un incremento.

Tag: DETERMINAZIONE DEL REDDITO DETERMINAZIONE DEL REDDITO ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

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