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DELEGA FISCALE E ACCERTAMENTO, RADDOPPIO DEI TERMINI SOLO PER ALCUNI ATTI

Delega fiscale e accertamento, raddoppio dei termini solo per alcuni atti

Individuati gli atti dell’Amministrazione che possono beneficiare del raddoppio dei termini nel periodo transitorio secondo le “vecchie” regole

Ascolta la versione audio dell'articolo
Il decreto sulla certezza del diritto approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri chiarisce alcuni aspetti della nuova normativa sul raddoppio dei termini di accertamento. In particolare, gli atti dell'Amministrazione che possono beneficiare del raddoppio dei termini nel periodo transitorio secondo le "vecchie regole" sono:
  • avvisi di accertamento;
  • provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e quindi vi rientrano sia gli atti di contestazione, sia quelli di irrogazione delle sanzioni;
  • altri atti impugnabili con i quali l’agenzia delle Entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, si pensi, per tutti, al caso degli atti di recupero dei crediti di imposta;
  • inviti a comparire previsti per il procedimento di adesione;
  • Pvc dei quali il contribuente abbia formale conoscenza.
Restano, quindi, esclusi i verbali di accesso e di controllo non ancora seguiti da Pvc, i questionari, gli inviti a produrre documenti e altri atti comunque denominati tipici dell’attività di ispezione e controllo (verbale di verifica, operazioni compiute).

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